Detenute madri: niente carcere con figli di età fino a 6 anni
Le donne condannate a pene detentive con figli minori non saranno più detenute in carcere fin quando il bambino non avrà compiuto il sesto anno di età (nel regime vigente il limite è di 3 anni di età), se non nella ipotesi in cui vi siano “esigenze di eccezionale rilevanza” (in tal caso la detenzione sarà disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri – c.d. ICAM).
Così dispone la legge, contenente “modifiche al codice di procedura penale e alla legge n. 354/1975 relativa alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”, approvata in via definitiva nella seduta del 30 marzo 2011.
Le norme previste nel provvedimento che qui si commenta saranno applicabili anche ai padri, nel caso in cui la madre sia deceduta oppure assolutamente impossibilitata all’assistenza dei figli.
Le nuove regole scatteranno a partire dal primo gennaio 2014.
Nuove regole sono previste anche per quanto concerne il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente da parte della madre detenuta o del padre.
Nella ipotesi di imminente pericolo di vita o anche nel caso di gravi condizioni di salute, il magistrato di sorveglianza potrà concedere il permesso con provvedimento urgente alla detenuta o imputata (o al padre) per far visita al figlio malato, con modalità che devono tener conto (nel caso ad esempio di ricovero ospedaliero) della durata del ricovero e anche del decorso della patologia.
Nelle ipotesi assolutamente urgenti il permesso viene concesso dal direttore dell’istituto.
Viene, altresì, previsto il diritto della detenuta o imputata (o del padre) di essere autorizzata dal giudice all’assistenza del figlio minore durante visite specialistiche, con un provvedimento che dovrà essere rilasciato non oltre le 24 ore precedenti la data della visita.
Altra novità concerne gli arresti domiciliari delle condannate incinte (o madri di figli con età inferiore a 10 anni), in quanto con la normativa prevista dal disegno di legge in commento si prevede che le condanne, in tal caso, possano essere espiate fino a 4 anni presso una casa famiglia protetta.
Il Ministero della Giustizia dovrà definire, con apposito decreto, le caratteristiche tipologiche delle strutture.
Nel caso in cui non vi sia concreto pericolo di fuga o, comunque, di commissione di altri delitti, e vi sia, inoltre, la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute potranno espiare la pena nella propria abitazione o, in ogni caso, in altro luogo privato o luogo di cura dopo aver scontato almeno un terzo della pena o almeno 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo.