(Cass. n.3905/11)
Nella determinazione dell’assegno di divorzio, al fine di determinare il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, le dichiarazioni dei redditi non hanno carattere vincolante (potendo piuttosto essere valutate discrezionalmente, e quindi disattese alla luce delle altre risultanze probatorie – Cass. n. 9876/2006, n. 18241/2006).
Sulla determinazione dell’assegno di divorzio, inoltre, non incidono gli accordi di separazione nel loro complesso, e neanche la rinuncia di uno dei coniugi all’assegno di mantenimento (vedi Cass. n. 21245/2010).
La verifica, ai fini dell’assegno divorzile, deve infatti “.. arrestarsi alle attuali condizioni economiche delle parti ed al pregresso tenore di vita coniugale alla luce della L. n. 898 del 1970, art. 5, e successive modifiche, in relazione al quale l’assetto economico concordato in sede di separazione funge da utile elemento di apprezzamento solo nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi – Cass. n. 1758/2008 – e n. 22500/2006″.