Detraibilità delle spese mediche
È tempo di dichiarazione dei redditi: è buona cosa, dunque, avere ben
chiaro in mente quali siano le spese detraibili e quali no. Non tutte
le spese sono uguali davanti al Fisco, infatti. In soccorso dei
contribuenti, in tema di spese mediche, sono arrivate alcune
delucidazioni dell’Agenzia delle Entrate, che hanno fatto il punto
sulla natura delle spese detraibili e su come avanzare correttamente la
richiesta di detrazione.
Cosa è detraibile/deducibile?
In
base alla normativa vigente, è possibile detrarre dall’imposta lorda il
19% delle spese sanitarie per la parte che eccede i 129,11 euro. Danno
diritto alla detrazione/deduzione d’imposta le spese sanitarie
affrontate per ottenere prestazioni mediche (analisi, prestazioni
specialistiche, prestazioni chirurgiche, acquisto di medicinali) e per
l’acquisto di attrezzature sanitarie.
Cosa serve per la detrazione/deduzione?
Ovviamente,
la detrazione/deduzione di imposta sarà applicata solo in seguito a
richieste motivate. Il contribuente, in pratica, dovrà certificare le
proprie spese sanitarie tramite fattura o per mezzo di uno scontrino
fiscale in cui siano specificate la natura, la qualità, la quantità dei
beni acquistati, nonché il suo codice fiscale.
Lo scontrino parlante
Quest’ultimo
documento è stato definito da più parti come “scontrino parlante”, per
la sua capacità di descrivere la spesa sostenuta dal contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha dato indicazione sulla detraibilità delle
spese documentate da scontrini in cui compaiano le diciture di
“farmaco”, “medicinale”, “omeopatico”, “preparato galenico” o le sigle
e abbreviazioni chiaramente riferibili a farmaci come “med.”, “f.co”,
“SOP”(medicinale non soggetto a prestazione medica), “OTC”( medicinale
da banco). Perché sia ammessa la detrazione, infine, basterà che sullo
scontrino appaia la generica indicazione “Ticket”, riferita a
medicinali erogati dal servizio sanitario nazionale.
Basta ricette
Con
lo scontrino parlante viene meno la necessità di presentare altri
documenti (come l’autocertificazione del contribuente, la prescrizione
medica o la fotocopia della ricetta). Come si legge in una circolare
dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione n.10/E del 17 febbraio 2010),
infatti: “non è più necessario conservare questi documenti, perché la
natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura
“farmaco” o “medicinale” e dalla indicazione del numero di
autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), posto sulla
confezione e rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di
ciascun farmaco, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle
farmacie”.