Detrazione al 100% per il coniuge separato con i figli a carico e in affidamento esclusivo
La Corte di Cassazione con una recente pronuncia, la nr. 14707/2010, Sezione Tributaria, in materia di detrazione per i figli a carico del coniuge separato e affidatario in forma esclusiva, ha affermato che “in tema di IRPEF, in base alla disciplina dettata dall’art. 15 del D.P.R. n. 597/1973, art. 15, nel testo sostituito dall’art. 2 del D.L. n. 57/1986, convertito in L. n. 121/86, e rimasta immutata per effetto della sua trasposizione nell’art. 12 del TUIR, la detrazione (di importo maggiore) per il coniuge a carico, prevista al comma 1, n. 1, a partire dall’anno 1986 si applica per il primo figlio ricorrendo la duplice condizione:
a) che l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ovvero si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente;
b) che il contribuente non sia coniugato o legalmente ed effettivamente separato (comma 3). Ne deriva che dalla nozione di “mancanza del coniuge” sono esclusi i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, casi in ordine ai quali lo stesso art. 15, al comma 2, n. 2, riconosce per i figli rimasti a carico del contribuente la detrazione in misura doppia rispetto a quella prevista in via generale per i figli.”
Insomma una detrazione pari al 100% e non del 50% per il coniuge separato con figli a carico e esclusivo affidatario.