Detrazione del 55%, non si può cumulare con altri benefici o incentivi all’energia verde
Occorre farsi bene i conti prima di decidere di richiedere la
detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, se si ha
la possibilità di accedere ad altri benefici e a fondi erogati dalla
Regione o da altri enti pubblici. Detrazioni fiscali e altri
contributi, infatti, non sono cumulabili. La precisazione viene
dell’Agenzia delle entrate in risposta ad un quesito posto dalla
Regione Piemonte che prevede, appunto, interventi a favore di chi
sceglie l’energia verde e il risparmio energetico.
Le norme in vigore dal 1° gennaio 2009 –
A partire dal 1° gennaio dello scorso anno, ricorda l’agenzia nella
risoluzione 3/2010, deve scegliere se beneficiare della detrazione
fiscale o fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o
locali. Lo ha previsto il decreto di attuazione della direttiva
comunitaria sull’efficienza energetica (dlgs 115/2008), che ha
introdotto, appunto, il divieto di cumulo degli incentivi attivati
dallo Stato con ulteriori contributi.
il ministero per lo Sviluppo economico, peraltro – ricorda ancora
l’Agenzia – ha precisato che lo sconto fiscale del 55% sugli interventi
edilizi per il risparmio energetico rientra tra gli strumenti statali
di incentivazione dell’efficienza energetica e, per questo, non può
sommarsi ad altri incentivi riconosciuti per gli stessi interventi
dagli enti territoriali. Questo divieto, quindi, si applica nel caso di
finanziamenti agevolati (generalmente a tasso zero) erogati tramite
fondo rotativo; contributi in conto interessi, e prestazione di
garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i
finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di
riqualificazione.