(Cassazione civile sez. trib. 27 gennaio 2011 n. 1968)
Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 1094/39/05 dell’8.3.2006 della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da M.L. per l’annullamento dell’avviso di accertamento che le contestava la detrazione dell’Iva su una fattura per l’anno 1985. ritenendo il giudice di secondo grado attendibile che la contribuente versasse nell’impossibilità di esibire la documentazione contabile e fiscale comprovante il diritto alla detrazione contestata, per averne fatto denunzia di distruzione a seguito del verificarsi di un alluvione; ritenuto che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, assumendo che la decisione impugnata è in contrasto con il principio secondo cui la detrazione di costi, riducendo l’imponibile, deve essere provata dal contribuente; vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha così concluso:
“il motivo è manifestamente fondato, atteso che in tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell’apposito registro, onere della prova che, in caso di sopravvenuta distruzione o sottrazione dei documenti contabili, si traduce nel dovere di ricostruire per quanto possibile il contenuto delle fatture distrutte (Cass. n. 1650 del 2010)”; rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente (…).