DIA: nessun trattamento accessorio può essere corrisposto al personale che ha prestato servizio in un corpo equiparato
I ricorrenti sono ufficiali appuntati finanzieri appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, nucleo regionale Polizia tributaria Lazio Gi.Co. e, con istanza del 20.10.2001, hanno chiesto il riconoscimento a loro favore del trattamento economico accessorio relativo alle mansioni svolte presso la DIA. Nel ricorso hanno impugnato il provvedimento adottato dal Vicedirettore amministrativo della Direzione investigativa antimafia n. 125/RAG/A2/3, prot. 53876/01 del 13.11.2001, nella parte in cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza prescritta ritenendo che il trattamento economico accessorio previsto dall’art. 4, comma 4, del DL n. 345/1991 convertito con legge n. 410 del 1991 è corrisposto esclusivamente al personale assegnato alla DIA con relativo decreto interministeriale, ai sensi dell’art. 4bis del suddetto decreto legge. In via subordinata hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell’art. 4, commi 4 e 4bis, del testo del decreto legge 28.10.1991 n. 345 coordinato con la legge di conversione 30.12.1991 n. 410, nella parte in cui attribuisce il trattamento economico accessorio (TEA) soltanto al personale della Direzione investigativa antimafia e non anche al personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza in ragione dell’espletamento delle funzioni da questi ultimi svolte per la DIA….