difendersi da valanghe di ipoteche errate
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Equitalia: ipoteca nulla senza notifica dell’avviso di intimazione
Il contribuente si può opporre, davanti al giudice, all’ipoteca di Equitalia sulla casa se la comunicazione di avvenuta iscrizione non è stata preceduta dal previo avviso contenente l’intimazione di pagamento. Lo ha sancito la Commissione Tributaria Provinciale di Enna con una sentenza della fine del 2013 [1].
A detta dei giudici, la legge considera insufficiente la comunicazione con il mero rinvio alle cartelle di pagamento e il generico avviso dell’iscrizione ipotecaria senza però una vera e propria intimazione di pagamento. Così facendo, infatti, verrebbe irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del contribuente.
Spiega la Ctp che la semplice comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sui beni immobili [2], per potersi considerare valida, deve essere completa di tutti gli elementi che hanno legittimato l’Agente della Riscossione a iscrivere ipoteca legale in favore dello Stato.
Se la comunicazione ricevuta dal contribuente presenta solo l’elenco delle cartelle di pagamento con il numero di emissione, la data di notifica delle stesse cartelle, l’ente impositore, il numero di ruolo l’importo dell’imposta e gli accessori e nient’altro, è irregolare, impropria e incompleta. Infatti, oltre al semplice elenco, ci deve essere anche l’intimazione al pagamento e, infine, il preavviso di iscrizione ipotecaria.
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