Difesa d’ufficio, stop della Consulta ai praticanti avvocati
I difensori d’ufficio devono essere abilitati alla professione forense.
Ad affermarlo è la Consulta con la sentenza n. 106, depositata il 17
marzo scorso, nella quale è dichiarata l’illegittimità costituzionale
della norma che dispone la possibilità, per i praticanti avvocati, di
essere nominati difensori d’ufficio [art.
8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre,
1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore)
– convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406
(Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore),
dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla
disciplina degli esami di procuratore legale), e dall’art. 246 del
d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del
giudice unico di primo grado)]
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale
di S. Maria Capua Vetere investe la norma che consente ai praticanti
avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell’apposito registro speciale
tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, di essere nominati –
in sede penale – difensori d’ufficio, nonché di svolgere le funzioni di
pubblico ministero e di proporre dichiarazione di impugnazione sia come
difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero, davanti ai
tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che
ha la tenuta del predetto registro e limitatamente ai procedimenti che,
in base alle norme vigenti sino alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, di attuazione della legge
16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l’istituzione del giudice
unico di primo grado), rientravano nelle competenze del pretore.
In particolare l’ultimo periodo della norma impugnata norma precisa che «Davanti
ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i
praticanti avvocati] possono essere nominati difensori d’ufficio,
esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione
di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico
ministero».
A parere della Consulta la differenza tra il praticante e
l’avvocato iscritto all’albo si apprezza non solo sotto il profilo –
prospettato dal giudice rimettente – della capacità professionale (che,
nel caso del praticante, è in corso di maturazione, il che giustifica
la provvisorietà dell’abilitazione al patrocinio), ma anche sotto
l’aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad
esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della
funzione defensionale.