Diffamazione via internet, giudice nazionale competente su tutti i danni provocati nell’Ue
Tutela senza confini per la diffamazione via internet nell’Unione europea. La vittima di lesioni dei diritti della personalità, infatti, può rivolgersi direttamente ai giudici dello Stato in cui risiede per chiedere il completo ristoro dei danni subiti in tutto il territorio dell’Ue. Se invece adirà singolarmente i giudici dei vari Stati membri in cui si è prodotta la lesione, ciascuno di essi sarà competente unicamente per i danni cagionati all’interno del suo paese. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con due sentenze fotocopia, C-509/09 e C-161/10 (si legga il testo sul sito di Guida al diritto), relative a due noti casi di cronaca.
Il primo caso riguarda un omicidio, il secondo la cronaca rosa
Il primo riguardava la richiesta, al proprio giudice naturale, di un uomo, domiciliato in Germania, e condannato nel 1993 per l’uccisione di un attore famoso, di intimare ad una società austriaca, che gestisce un portale internet, di non pubblicare più notizie che lo riguardano in relazione all’omicidio riportando il suo nome per intero. Il secondo, invece, concerne un caso di cronaca rosa. Nel 2008 era apparso sul sito Internet del quotidiano britannico Sunday Mirror un articolo dal titolo «Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez», all’interno del quale si riportavano i dettagli di un loro presunto incontro. Martinez, e il padre, lamentando violazioni allo loro vita privata e al diritto all’immagine, hanno agito in giudizio, in Francia, contro la società inglese editrice del giornale.
In entrambi i casi le due società hanno contestato la competenza territoriale dei tribunali aditi sulla base del fatto che non sussisterebbe un collegamento sufficientemente stretto tra la pubblicazione in rete nel Regno Unito o in Austria e il presunto danno sul territorio francese o tedesco.
Un tassello importante su una materia ancora priva di regolamentazione
Con la sentenza di oggi i giudici di Lussemburgo mettono un tassello importante in una materia ancora priva di una regolamentazione chiara e uniforme. Partendo dalla considerazione che la pubblicazione di contenuti su Internet si distingue dalla diffusione a mezzo stampa, in quanto i contenuti possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque nel mondo, i giudici concludono che ciò produce indubitabilmente l’effetto di accrescere il danno e rendere più difficile individuare i luoghi dove esso via via si realizzi. Ragion per cui, siccome l’impatto sui diritti della personalità di un’informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di interessi, la Corte ha designato quel giudice come competente per la totalità dei danni causati sul territorio dell’intera Unione europea. Specificando altresì che il centro di interessi corrisponde, in via generale, alla residenza abituale.
La vittima può adire i giudici di ciascuno Stato membro
La Corte aggiunge poi che la vittima può sempre adire i giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, ma in tal caso essi saranno competenti solo per il danno causato in quel paese. Mentre, la persona lesa può anche adire, per la totalità del danno cagionato, i giudici dello Stato membro del luogo in cui si è stabilito il soggetto che ha messo tali contenuti in rete. Tuttavia, chiarisce la Corte, il gestore di un sito Internet, cui si applica la direttiva sul commercio elettronico, non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito.