Diffamazione via tv o web: la competenza territoriale
Le Sezioni Unite, con l’ordinanza 13 ottobre 2009, n. 21661, hanno
indicato la possibile soluzione del contrasto giurisprudenziale
esistente sulla determinazione della competenza per territorio, per
tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi di
diritti della personalità, recati da mezzi di comunicazione di massa.
L’indirizzo
giurisprudenziale che, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite,
deve considerarsi superato è quello secondo cui l’evento dannoso può
ritenersi localizzato anche in un luogo diverso da quello in cui il
titolare del diritto leso ha il suo domicilio.
E’ stato
stabilito con l’ordinanza in discorso che la competenza deve essere
(sempre) del giudice del luogo in cui è domiciliato il danneggiato (o
della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del
giudice della residenza.
Nell’ambito delle lesioni dei diritti
della persona costituzionalmente garantiti, si tratta del superamento,
parallelamente a quanto avvenuto nella giurisprudenza costituzionale,
della concezione del danno risarcibile.
Dal danno concepito come
“danno-evento”, consistente nella lesione in sé del valore
costituzionalmente garantito (in tale senso Corte Cost. n. 184/1986 sul
danno alla salute), si è passati a concepire il danno come
“danno-conseguenza” ove il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio,
anche di natura non patrimoniale, conseguente alla lesione (in tal
senso v. anche Corte Cost. n. 233/2003).
L’ordinanza
in commento, facendo riferimento alla lesione della reputazione da
trasmissioni televisive, riassume i due orientamenti succedutesi nel
tempo a proposito della competenza (luogo degli studi televisivi –
domicilio del danneggiato).
Tale contrasto, dovuto ad un utile
cambiamento interpretativo, è definito “diacronico” in quanto può
ritenersi una naturale evoluzione della giurisprudenza.
Tuttavia,
aggiunge che è “un reale contrasto sincronico”, riguardo
all’individuazione della competenza sulle domande risarcitorie, per la
lesione della reputazione con pubblicazioni a stampa, che sollecita
l’intervento interpretativo delle Sezioni Unite.
Si riferisce a
due recenti sentenze di legittimità che cita: mentre una decisione
(Cass. n. 18544/2007) ha fatto applicazione del criterio del domicilio
del danneggiato, estendendo il principio elaborato dalla giurisprudenza
più recente, di là dalle fattispecie concrete per le quali è stato
enunciato, un’altra decisione dello stesso anno (Cass. n. 12234/2007),
ha riaffermato il tradizionale criterio del luogo ove è avvenuta la
stampa (nella specie di un quotidiano) ritenendo decisiva la diversa
natura del mezzo di comunicazione.
Le Sezioni Unite chiariscono
che non può avere rilevanza il luogo in cui la notizia stampata lesiva
della reputazione diviene per la prima volta pubblica e perciò diventa
idonea a pregiudicare l’altrui diritto o, nel caso di trasmissione
televisiva, la località ove sono situati gli studi televisivi nei quali
viene realizzato e diffuso il programma offensivo perché “l’obbligazione
risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un
fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e
nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente”.
Anche
nel caso posto all’esame congiunto la questione riguardava una
trasmissione televisiva, ma il principio con convincenti argomentazioni
a è stato esteso a “tutte le domande di risarcimento dei danni
derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi
di comunicazione di massa”.
In tali casi, la competenza è quella “del
giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica)
o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del
danneggiato”.
Si tratta di un’interpretazione,
dell’articolo 20 del Codice procedura civile, sul foro facoltativo per
le cause relative a diritti di obbligazione (in relazione alle domande
dirette a far valere la lesione dei diritti della personalità mediante
l’uso di mezzi di comunicazione di massa) che rispetta la garanzia
costituzionale della precostituzione del giudice, di cui all’articolo
25 della Costituzione, la quale richiede di limitare la scelta della
competenza ad un luogo certo e individuabile in base a un criterio
oggettivo unico.
Peraltro, se per le notizie diffamatorie della
stampa è stato possibile far valere la presunzione di priorità
temporale della pubblicità della notizia che accade nel luogo di
stampa, rispetto alla televisione e a internet (così come alla messa in
rete delle note di agenzie giornalistiche), media che diffondono le
notizie e i giudizi “a raggiera” e, sostanzialmente, in modo
contestuale, non può certamente operare la presunzione di priorità
temporale della pubblicità della notizia, individuato da parte della
giurisprudenza nel luogo di stampa.
Per i mass media diversi
dalla stampa si pone come si è effettivamente posto prioritariamente
nell’esperienza giurisprudenziale, l’esigenza di identificare un unico
luogo certo: quello nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo.
Le sezioni Unite hanno indicato che “tale
luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al
momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la
lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata
all’ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e
costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità”
(articolo 2 Costituzione)”.
“Pur non
potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il
pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è
il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non
patrimoniali si verificano”.
Inoltre, “nel
caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza,
il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con
la conseguenze facoltà dell’attore di adire sia il giudice del
domicilio che quello, se diverso, della residenza”.