Diffamazione via tv o web: la competenza territoriale (sentenza completa)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 29 settembre – 13 ottobre 2009, n. 21661
(Presidente Carbone – Relatore Salmè)
Rilevato in fatto
Giudicando
su una domanda di condanna al risarcimento dei danni per lesione del
diritto all’onore, alla reputazione, alla privacy, all’identità
personale, alla salute e alla vita di relazione proposta da C. e B. D.
e dalla X. s.a.s. nei confronti dalla RTI – Reti televisive italiane
s.p.a. -, società produttrice della trasmissione televisive “Le iene”,
il tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva del 23 marzo 2007,
ha dichiarato la propria competenza ritenendo, in conformità con quanto
affermato da questa corte con l’ordinanza n. 22586 del 2004, che
competente sull’azione di risarcimento dei danni prodotti da
trasmissione televisiva, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., è il giudice del
locus commissi delicti, da identificarsi non con il luogo ove è situato
lo studio televisivo nel quale si realizza il programma, che
costituisce unicamente il luogo ove si consuma l’illecita lesione del
diritto bensì con la sede principale degli affari e degli interessi del
danneggiato e quindi con il luogo in cui presumibilmente si verificano
gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e non patrimoniali,
dell’offesa alla reputazione.
RTI ha proposto regolamento di
competenza sostenendo che competente sulla domanda sarebbe il giudice
del luogo in cui è situato il centro di produzione televisiva nel quale
la trasmissione è realizzata e dal quale è stata messa in onda ovvero
il luogo nel quale sono situati gli studi, gli uffici, gli impianti e i
macchinari informatici con i quali la trasmissione stessa è stata
diffusa su internet (Cologno Monzese), in quanto in tale luogo non solo
si sarebbe realizzata la condotta illecita ma si sarebbe anche prodotto
il danno ovvero avrebbe iniziato a prodursi, con la diffusione delle
immagini lesive tra le persone presenti nello studio televisivo e tra
il personale informatico che ha curato l’immissione nella rete web.
Alternativamente sarebbe competente il tribunale di Roma, sede legale
della RTI, e quindi luogo di adempimento dell’obbligazione risarcitoria
ai sensi dell’art. 1182, 4° comma c.c. Con il quesito di diritto si
chiede pertanto che, in relazione al luogo in cui è sorta
l’obbligazione risarcitoria, sia dichiarata la competenza del tribunale
di Monza.
Con ordinanza del 21 marzo 2008 la terza sezione
civile ha trasmesso gli atti al Primo presidente per l’eventuale
assegnazione alle sezioni unite avendo rilevato un contrasto tra un
orientamento favorevole alla tesi della società ricorrente,
rappresentato da Cass. n. 9369 e 7899/2000, di recente ribadito da
Cass. 12234/2007, e quello, seguito dalla sentenza impugnata (Cass. n.
22586/2004, e, successivamente, n. 18655/2005, 22525/2006, 18544/2007)
secondo cui la competenza spetta al giudice del domicilio del
danneggiato.
Il procuratore generale ha concluso chiedendo che
sia affermato il principio che il luogo di origine dell’obbligazione di
risarcimento del danno alla reputazione (o all’onore, alla privacy,
all’identità personale) conseguente a una trasmissione televisiva è
quello in cui si è verificato il danno e, quindi, il luogo di domicilio
(o residenza) del danneggiato.
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
RTI ha presentato memoria.
Ritenuto in diritto
1.
Il problema dell’individuazione del giudice del luogo ove è sorta
l’obbligazione risarcitoria, competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c. in
relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti
della personalità mediante l’uso di mezzi di comunicazione di massa, ha
formato oggetto di ripetuti interventi di questa corte, inizialmente
con riferimento alla stampa, periodica e non (Cass. n. 6148/1992,
3733/1995, 5374/1995, 7037/1997, 5299/1999, 13042/1999, 4599/2000,
10120/2000). Dopo aver osservato che l’evento dannoso non può ritenersi
localizzato esclusivamente nel luogo in cui il titolare del diritto
leso ha il suo domicilio, ma deve considerarsi verificato in tutti i
luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa, anche se non può
disconoscersi che il luogo del domicilio sia quello in cui l’evento
dannoso assume maggiore rilevanza, si è, tuttavia, ritenuto che la
diffusione dell’evento su tutto il territorio nazionale impone, in
ossequio al principio affermato dall’art. 25 Cost., di limitare la
scelta della competenza ad un luogo certo e individuabile in base a un
criterio oggettivo unico che non può che essere quello in cui il
periodico è pubblicato perché in detto luogo la notizia stampata
diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare
l’altrui diritto.
Tale conclusione è stata poi estesa anche
all’ipotesi di lesione alla reputazione conseguente alla diffusione di
una trasmissione televisiva, individuandosi il luogo nel quale sorge
l’obbligazione risarcitoria nella località ove sono situati gli studi
televisivi nei quali viene realizzato e diffuso il programma
televisivo, poiché è in tale luogo ed in tale momento che la notizia
diviene pubblica e perciò idonea a pregiudicare l’altrui diritto, cosi
realizzandosi l’illecito nella sua interezza, come fatto costituito dal
comportamento e dall’evento dannoso ad esso collegato da nesso di
causalità non potendosi fare applicazione dell’art. 30, comma 5, della
legge 6 agosto 1990 n. 223, recante la disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato, secondo la quale, per i reati di
diffamazione attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di
un fatto determinato, il foro competente è determinato dal luogo di
residenza della persona offesa, trattandosi di norma speciale relativa
alla competenza in materia penale in ordine a specifica ipotesi di
reato, che non può essere invocata in relazione all’individuazione del
giudice competente in materia di controversie civili.
2.
L’orientamento ora indicato ha formato oggetto di riesame, in un primo
momento, con riferimento all’ipotesi di offesa della reputazione
realizzata con l’utilizzazione di un sito o un newgroup internet (Cass.
n. 6591/2002), rispetto alla quale, essendo inutilizzabile il criterio
del luogo di prima pubblicazione, sono stati anche esclusi sia quello
dell’immissione della notizia diffamatoria nella rete (che, fino
all’accesso al sito dei visitatori, non costituisce ancora evento
dannoso: Cass. 17 novembre 2000, Dulberg), sia quello dell’accesso del
primo visitatore (perché di difficilissima se non impossibile
individuazione), e, per entrambe le ragioni esposte, anche quello del
luogo in cui è situato il server (che può essere collocato in qualsiasi
parte del mondo) in cui il provider alloca la notizia. Non potendosi,
inoltre, neppure ritenere che la lesione della reputazione possa
verificarsi in tutti i luoghi in cui è avvenuta la diffusione della
notizia, perché l’individuazione del giudice competente sarebbe
conseguentemente rimessa all’assoluta libertà dell’attore, invece di
essere ancorata ad elementi oggettivi predeterminati, come richiesto
dall’art. 25 Cost., l’esigenza di fissazione di un criterio unico e
certo di determinazione del luogo ove sorge l’obbligazione risarcitoria
conseguente a lesione della reputazione con notizie diffuse in internet
è soddisfatta con l’indicazione come competente del giudice del luogo
di domicilio del soggetto che è stato effettivamente (e non solo
potenzialmente) danneggiato, perché, essendo il domicilio la sede
principale degli affari e degli interessi, in tale luogo si sono
principalmente verificati gli effetti pregiudizievoli dell’offesa alla
reputazione. Alla stessa conclusione è pervenuta Cass. n. 22586/2004
con riferimento alla lesione della reputazione conseguente alla
diffusione di una trasmissione televisiva, sulla base di
un’argomentazione che recepisce e completa, anche dal punto di vista
sistematico, quelle esposte con l’ordinanza n. 6591/2002, nonché Cass.
n. 18665/2005 (avente ad oggetto la diffusione di notizie offensive da
parte di un’agenzia di stampa) e n. 22525/2006 (in ipotesi di
corrispondenza inviata contemporaneamente a più destinatari).
3.
Mentre gli orientamenti riassunti in precedenza, avendo dato luogo, con
specifico riferimento alla lesione della reputazione a mezzo
trasmissioni televisive (Cass. n. 9369/2000 e n. 22586/2004), a un
“contrasto” diacronico, potrebbero ritenersi una naturale evoluzione
della giurisprudenza, un reale contrasto sincronico, che sollecita
l’intervento compositivo di queste sezioni unite, si è verificato
riguardo alla individuazione della competenza sulle domande
risarcitorie per lesione della reputazione a mezzo pubblicazioni a
stampa. Infatti, mentre Cass. n. 18544/2007 ha fatto applicazione del
criterio del domicilio del danneggiato, estendendo il principio
elaborato dalla giurisprudenza più recente al di là delle fattispecie
concrete in relazioni alle quali è stato enunciato, Cass. n.
12234/2007, ritenendo decisiva la diversa natura del mezzo di
comunicazione ha riaffermato il tradizionale criterio del luogo ove è
avvenuta la stampa (nella specie di un quotidiano).
4. Ritengono
queste sezioni unite, con riferimento all’ipotesi oggetto del presente
ricorso (lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione
televisiva), ma sulla base di argomentazioni che rendono il principio
estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei
danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da
mezzi di comunicazione di massa, che la competenza in tali casi debba
essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona
giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza
del danneggiato.
Si deve, innanzi tutto, condividere il rilievo,
comune ad entrambi gli orientamenti in contrasto, che non è possibile
indicare come criterio di competenza territoriale fondato
sull’identificazione del luogo in cui è sorta l’obbligazione
risarcitoria per lesione di diritti della personalità consumata con
l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa quello che
attribuisca all’attore la assoluta libertà di convenire il danneggiante
in uno qualsiasi dei luoghi in cui la notizia o il giudizio
pregiudizievole sono stati diffusi, poiché tale conclusione contrasta
con la garanzia costituzionale della precostituzione del giudice, di
cui all’art. 25 Cost., la quale richiede che i criteri di competenza
siano dettati dalla legge preventivamente e non in vista di singole
controversie e abbiano natura generale e oggettiva. Conseguentemente,
l’interpretazione dell’art. 20 c.p.c. deve portare al risultato di
ancorare la competenza a un luogo certo e ben individuato, escludendo
una competenza “ambulatoria”.
Del pari non è accettabile la
tesi, sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo la
quale le difficoltà di individuazione del luogo in cui sorge
l’obbligazione dedotta in giudizio (con riferimento alle offese a mezzo
notizie diffuse su internet, per le quali è estremamente difficile per
il danneggiato individuare dove il primo visitatore abbia effettuato
l’accesso alla rete) dovrebbe portare a ritenere inapplicabile il foro
facoltativo e cioè ad abrogare la norma.
5. L’indispensabile
premessa dell’identificazione del luogo ove sorge l’obbligazione
risarcitoria è l’accertamento della struttura della fattispecie
dell’illecito extracontrattuale.
Anche su tale aspetto si è
verificata un’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza che,
partendo da una concezione dell’illecito aquiliano sovrapponibile a
quella dell’illecito penale, i cui elementi sono rappresentati dalla
condotta, dal nesso di causalità e dall’evento lesivo, concezione dalla
quale derivava l’identificazione del luogo in cui sorgeva
l’obbligazione risarcitoria con quello in cui si verifica l’evento, ha
successivamente messo in evidenza che la peculiarità dell’obbligazione
da illecito civile consiste in ciò che il “fatto” (condotta, nesso di
causalità, evento) è condizione necessaria per la nascita
dell’obbligazione stessa, ma non è anche condizione sufficiente,
essendo necessario che dal “fatto” sia derivato come conseguenza
immediata e diretta anche un danno.
In particolare, nell’ambito
delle lesioni dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti,
alla concezione del danno risarcibile come danno-evento, consistente
nella lesione in sé del valore costituzionalmente garantito (in tale
senso Corte Cost. n. 184/1986 sul danno alla salute) si è sostituita
quella di danno-conseguenza nella quale il risarcimento ha ad oggetto
il pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, conseguente alla
lesione (in tal senso v. anche Corte Cost. n. 233/2003).
Ne
deriva che, a differenza da quanto ritenuto dall’orientamento più
risalente, l’obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel
luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un
danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si
verifica effettivamente.
6. Ulteriore conseguenza che deriva da
una corretta individuazione della struttura dell’obbligazione
risarcitoria è non solo l’irrilevanza della mera pubblicazione dello
stampato, ove dalla stessa non derivi anche un effettivo pregiudizio
delle situazioni giuridiche soggettive dedotte, ma anche, del pari,
l’irrilevanza della semplice produzione della trasmissione televisiva,
essendo necessaria la messa in onda, così come l’irrilevanza della
semplice allocazione della notizia o del giudizio sui server, essendo
invece rilevante l’accesso effettivo alla rete.
Rispetto alla
televisione e a internet (così come alla messa in rete delle note di
agenzie giornalistiche), media che diffondono le notizie e i giudizi “a
raggiera” e, sostanzialmente, in modo contestuale, non può quindi
operare la presunzione di priorità temporale della pubblicità della
notizia che si verifica nel luogo di stampa, e si pone, come si è
effettivamente posta prioritariamente nell’esperienza
giurisprudenziale, l’esigenza di identificare un unico luogo certo nel
quale si verifichi il pregiudizio effettivo. Tale luogo è certamente
quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della
diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della
reputazione e degli altri beni della persona è correlata all’ambiente
economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la
sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.). Pur
non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona,
il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio
è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e
non patrimoniali si verificano. Inoltre, nel caso di diversità del
luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può
verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguenze
facoltà dell’attore di adire sia il giudice del domicilio che quello,
se diverso, della residenza.
7. La duplice esigenza di
attribuire rilievo non alla mera potenzialità dannosa, ma al
pregiudizio effettivo, e di individuare un unico luogo certo in cui si
possa ritenere sorta l’obbligazione risarcitoria, consente di superare
l’indirizzo risalente che, nel caso di lesione della reputazione per
mezzo della stampa, ha identificato tale luogo con quella di
pubblicazione attribuendo valore decisivo anche in tal caso al
domicilio (e alla residenza} dei danneggiato, come luogo in cui
certamente e principalmente si è verificato il danno risarcibile (Cass.
n. 18544/2007).
L’obiezione che alla conclusione raggiunta è
stata a volte opposta, consistente nel rilievo che il domicilio (come
la residenza) al momento in cui la notizia o il giudizio lesivo sono
stati diffusi può essere diverso da quello al momento della
proposizione della domanda è agevolmente superabile con l’osservazione
che, indipendentemente dalla natura istantanea o permanente del danno,
la relativa obbligazione risarcitoria, il cui oggetto dovrà tenere
presente, appunto, la diversa natura dei pregiudizio, comunque nasce
nel momento e nel luogo in cui il pregiudizio si è consumato o ha
iniziato a consumarsi.
Né l’individuazione della residenza e del
domicilio (o della sede dell’ente collettivo) presenta difficoltà di
accertamento e prova dei fatti maggiore di quelli posti da qualsiasi
altro criterio di collegamento.
8. Confortano invece le
conclusioni raggiunte alcuni rilievi di ordine sistematico tratti
dall’analisi di alcune specifiche norme, non certo per affermarne
l’applicabilità in via diretta o analogica, ma per enucleare un
principio generale in tema di competenza territoriale sulle domande di
natura risarcitoria (contrattuali o extracontrattuali) fondato
sull’esigenza di riequilibrare sul piano processuale, attraverso la
previsione di un foro facoltativo coincidente con il domicilio
dell’attore, lo squilibrio tra le parti in causa in favore della parte
socialmente più debole.
Può quindi venire in considerazione,
innanzi tutto l’art. 30, 4° e 5° comma della legge 6 agosto 1990, n.
223, che individua il giudice territorialmente competente per i reati
di diffamazione consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato,
commessi attraverso l’impiego del mezzo radiotelevisivo, con
riferimento al luogo di residenza della persona offesa. Nel dichiarare
infondata la questione di costituzionalità la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 42/1996, osservò che la disciplina è giustificata dalla
“particolare natura, o, se vogliamo, nella particolare forza e
diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare, anche in
relazione all’ampiezza della platea dei destinatari del messaggio, una
potenzialità lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione
di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di
comunicazione di massa. Da qui l’esigenza di attenuare l’evidente
squilibrio delle posizioni che, nell’azione diffamatoria consistente
nell’attribuzione di un fatto determinato, è dato constatare tra chi,
attraverso l’impiego del mezzo radiotelevisivo, commette il reato e chi
del reato si trova, invece, a subire le conseguenze lesive. Su questo
piano, l’individuazione del giudice competente con riferimento al luogo
di residenza della persona offesa, anziché al luogo di consumazione del
reato, appare, dunque, giustificata, in quanto strumento destinato a
rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso che,
presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in grado di
attivarsi a difesa della propria reputazione con minore dispendio di
tempo e di risorse economiche”.
Da tali osservazioni si potrebbe
anche dedurre che un’interpretazione dell’art. 20 c.p.c., diversa da
quella accolta, non essendo giustificata dalla diversa natura, civile o
penale, dell’oggetto dei processi, potrebbe far sorgere seri di dubbi
di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 3 Cost. e quindi
giustifica un’interpretazione della norma processualcivilistica in
senso costituzionalmente orientato.
Alla stessa ratio sembrano
ispirate, inoltre,: a) varie norme della convenzione di Bruxelles, del
27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge n. 804 del
1971, riprese nel regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001), in
particolare in tema di crediti alimentari (art. 5, punto 2, conv.), di
cause nei confronti dell’assicuratore (art. 8, punto 2 e 9), di domande
risarcitorie (art. 5, punto 3 conv., come interpretato dalla Corte di
giustizia delle comunità europee, fin dalla sentenza 30 novembre 1976,
Mines de potasse d’Alsace e successivamente, con specifico riferimento
alle cause di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa,
con la sentenza 7 marzo 1995, in causa C n. 68/93: sentenze, tuttavia
che in alternativa al foro del luogo in cui la vittima assume di avere
subito la lesione alla sua reputazione ammettono anche quello del luogo
ove è stabilito l’editore o dove la pubblicazione è stata diffusa); b)
art. 12 d.lgs. n. 50 del 1992, l’art. 14 del d.lgs. 185 n. 1999, l’art.
1469 n. 19 c.c., in tema di foro del consumatore; c) l’art. 33 della
conv. di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata con legge n. 12 del
2004, in tema di azione risarcitoria per morte o lesione conseguenti a
disastri aerei.
In conclusione, nell’ordinamento (nel quale
accanto alle norme di provenienza nazionale coesistono norme
provenienti da fonti normative o negoziali internazionali) appare
essere contenuto un principio generale che, in caso di squilibrio delle
posizioni sostanziali delle parti, utilizza il foro del danneggiato o,
comunque, della parte debole, come misura riequilibratrice e pertanto
autorizza l’interprete, nel caso dubbio a preferire analoga soluzione.
In conclusione deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Napoli.
Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la competenza del tribunale di Napoli.