La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che sussiste rapporto di subordinazione in caso di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e di conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale” e che “costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione del datore di lavoro”. Conseguentemente, i suddetti lavoratori debbono essere considerati dipendenti con tutti i diritti che ne conseguono (quindi anche quelli previdenziali).
Con ricorso depositato il 10.3.1998 la società S. sas , in persona del socio accomandatario, società esercente attività di prestazione di servizi per il settore pubblicitario, conveniva l’Inps avanti al Tribunale di Padova per sentire accertare la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso con 27 lavoratori, in maggior parte donne, con mansioni di telefonista o segretaria, di cui al verbale ispettivo n. 7314/97 dell’11.11.1997.
L’Inps si costituiva e in via riconvenzionale chiedeva che, previo accertamento della natura subordinata del lavoro svolto dalle dipendenti indicate nel rapporto ispettivo, la società venisse condannata al pagamento di L. 524.345.553 per contributi omessi, somme aggiuntive e accessori.
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 19/2001, dichiarava che il lavoro intercorso con le lavoratrici aveva natura autonoma e che la società nulla doveva all’Istituto previdenziale.
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale, dichiarava che il lavoro svolto da n. 15 dipendenti, tra quelli indicati nel rapporto ispettivo, aveva natura subordinata e di conseguenza condannava la società al pagamento dei contributi, somme aggiuntive e accessori quantificati dall’Inps per dette dipendenti, ritenendo raggiunta la prova dello stabile inserimento nell’organizzazione produttiva dell’azienda e della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare é di controllo del datore di lavoro.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione. L’Inps resisteva con controricorso.
La Corte di Cassazione ha ritenuto prive di fondamento le censure mosse dalla ricorrente per violazione di legge e altrettanto infondate le censure di omessa ed insufficiente motivazione.
La Corte ha preso in esame le numerose testimonianze raccolte ed i verbali ispettivi ed ha ritenuto elementi qualificanti della subordinazione delle dipendenti con mansioni di telefoniste le circostanze che seguivano le direttive impartite dall’azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere prendendo nota dell’esito e del numero di telefonate, che avevano un preciso orario di lavoro e che utilizzavano attrezzature e materiali di proprietà della società. Per quanto riguarda le dipendenti N., S., C. e B., che non svolgevano il lavoro di telefoniste, la Corte ha ritenuto sussistente la subordinazione per il fatto che erano tenute ad osservare un orario, che dovevano giustificare le assenze, che si avvalevano di attrezzature e materiali forniti dalla società e che si dovevano attenere alle direttive del datore di lavoro. Tutte le predette circostanze sono state ritenute dalla Corte, con un apprezzamento in fatto congruamente motivato e non suscettibile di riesame in sede di legittimità, sintomatiche dello stabile inserimento delle lavorataci nell’organizzazione aziendale e prova della natura subordinata del rapporto di lavoro.
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