Direttiva servizi: agenti senza “ruolo”, semplificati i requisiti per l’accesso alla professione
L’articolo 74 del D.Lgs. n. 59/2010 in vigore dall’8 maggio 2010, ha
disposto, a decorrere da tale data, l’abrogazione del ruolo previsto
per gli agenti di commercio presso le Camere di Commercio. La
dichiarazione di inizio attività funge ora da nuova modalità di accesso.
La
Direttiva “servizi” è entrata in vigore lo scorso 8 maggio attraverso
la norma nazionale di recepimento (D.Lgs. n. 59/2010) che ha modificato
– semplificandolo – l’esercizio di alcune attività economiche.
L’abrogazione del ruolo
Tra i vari interventi trova una definitiva soluzione l’annosa
diatriba sull’obbligatorietà per gli agenti dell’iscrizione al
cosiddetto “ruolo” tenuto e gestito presso le Camere di Commercio. La
Legge n. 204/85 – oggi riformata – e il relativo Decreto Ministeriale
21 agosto 1985 imponevano, sino all’8 maggio scorso, l’iscrizione al
“Ruolo agenti e rappresentanti di commercio”. Tale previsione è stata
mantenuta nonostante il palese contrasto con la giurisprudenza
comunitaria (Corte di Giustizia Ue sentenze n. 215/98 e n. 456/2000;
Corte di Cassazione sentenza n. 4817/99), che, stabilendo la libera
circolazione degli agenti di commercio nella UE, ha censurato i
condizionamenti nazionali (vincoli) imposti a tale libertà di esercizio
dell’impresa.
Il decreto legislativo ha favorito una nuova
disciplina procedimentale per le attività di agente e rappresentante di
commercio (ma anche agente d’affari in mediazione, mediatore marittimo
e spedizioniere) sopprimendo – all’articolo 74, del D.Lgs. n. 59/2010 –
i relativi ruoli o elenchi camerali e assegnando alla dichiarazione di
inizio attività (ex articolo 19 della L. n. 241/90) il compito di
fungere da nuova modalità di accesso.
Come accennato, l’articolo 74,
comma 2 della norma in commento assoggetta le attività a dichiarazione
di inizio di attività differita (l’attività può essere esercitata solo
dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione delle
dichiarazione) da presentare alla Camera di commercio competente per
territorio.
Requisiti di accesso
Va, altresì, chiarito che rimane vigente il sistema di requisiti di
accesso: nulla è innovato in generale relativamente ai requisiti
soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso
all’attività stessa che, ove prescritti dalla relativa legislazione
vigente, restano quelli fissati dalla stessa e devono essere pertanto
attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle
certificazioni e autocertificazioni necessarie.
Appare rilevante la
menzione contenuta nell’articolo 74, comma 5 secondo cui le iscrizioni
previste dalla nuova disciplina, ed in particolare quella al REA,
“hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all’esercizio della relativa attività professionale” e che i richiami
contenuti nelle leggi vigenti alla soppressa iscrizione nel ruolo o
nell’elenco relativi, si intendono “ad ogni effetto di legge” riferiti
alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel REA previsti dalle
nuove disposizioni [articolo 74, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 “6. Ad
ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3
maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal
presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA)”].
Da ultimo, il Ministero
dello sviluppo economico con circolare 6 maggio 2010, n. 3635/C (par.
13.3) ha chiarito che la nuova disciplina procedimentale deve trovare
pertanto applicazione immediata.