Diritti d’autore: pene severe se si viola il copyright
Il reato di ricettazione può concorrere con il reato di acquisto di
supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali, non
conformi alle prescrizioni legali, qualora la detenzione di questi
ultimi sia destinata a fini commerciali.
Lo chiariscono le SS.UU. della Suprema corte DI Cassazione con la sentenza n. 35080, ove si legge:
“La ratio del 35/2005 deve
essere rinvenuta nella volontà di ampliare le possibilità di risposta
all’attività di contraffazione e di ricettazione di beni con marchi
contraffatti, accrescendo gli strumenti posti a tutela della proprietà
intellettuale; può discutersi se al suo interno sia compresa anche la
proprietà industriale e la conseguente tutela dei marchi.
Tuttavia non appare inutile
sottolineare come, con riferimento alla tutela del diritto di autore la
Corte di cassazione abbia affermato come la situazione normativa
all’esito delle modifiche legislative introdotte prima dalla legge n.
248 del 2000, con cui la condotta di acquisto di supporti audiovisivi
fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni
legali, ove non costituisse concorso ex art. 110 c.p. in uno dei reati
previsti dagli artt. 171 – 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633,
integrava l’illecito amministrativo di cui all’art. 16 della stessa
legge, che in virtù del principio di specialità previsto dall’art. 9
legge 24 novembre 1981, n. 689, prevaleva in ogni caso sull’art. 648
c.p., che punisce lo stesso fatto, anche se l’acquisto fosse destinato
al commercio; al contrario sopravvenuto il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68,
che ha abrogato l’articolo 16 della legge n. 248 del 2000 (articolo 41)
e lo ha sostituito con il nuovo testo dell’art. 174-ter legge n. 633
del 1941 (articolo 28), è possibile ora il concorso tra il reato di
ricettazione e quello di cui all’art. 171 della legge 22 aprile 1941 n.
633, e successive modificazioni, quando l’agente, oltre ad acquistare
supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di
commercializzazione; la configurazione dell’illecito meramente
amministrativo previsto dall’art. 174 ter legge n. 633 del 1941, è
possibile pertanto soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano
destinati a uso esclusivamente personale.”
La Corte accoglie così il ricorso presentato dalla procura di
Bergamo contro la sentenza di primo grado che aveva prosciolto, con la
motivazione che il fatto non è previsto dalla legge, un uomo accusato
di delitto tentato e ricettazione in quanto trovato in possesso di un
discreto quantitativo di supporti multimediali privi di contrassegno
SIAE.