Diritto d’autore e Internet: e’ legittima la copia cache?
L’art. 2 della direttiva europea 2001/29 sul diritto d’autore impone agli Stati membri di riconoscere alle seguenti categorie di soggetti il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, della direttiva sono però esentati dal diritto di riproduzione di cui sopra gli atti di riproduzione temporanea per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
– tali atti devono essere privi di rilievo economico proprio;
– devono avere carattere transitorio o accessorio e devono essere parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico;
– devono essere eseguiti all’unico scopo di consentire: (a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o (b) un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.
Secondo il considerando 33 della direttiva, nel rispetto delle condizioni appena elencate, l’eccezione in commento è idonea ad includere atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache, compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerarsi legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.
L’art. 5, par. 1, della direttiva ha trovato attuazione in Italia con l’introduzione nel 2003 dell’art. 68bis nella legge 633/1941 sul diritto d’autore, secondo cui:
Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.