Disabili: compartecipazione al pagamento delle rette TAR Veneto-Venezia, sez. III, ordinanza 19.11.2009 n° 1040
Con ordinanza 19 novembre 2009, n. 1040 il TAR Veneto, in
accoglimento di un ricorso promosso da alcuni disabili, ha sospeso la
deliberazione con la quale la Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n. 6 di
Vicenza aveva disposto che i disabili accolti in strutture residenziali
dovessero contribuire al pagamento della retta con il 100% delle loro
disponibilità economiche personali (che nella maggior parte dei casi
corrispondono alla pensione di invalidità)
In particolare, il
TAR ha rilevato che l’atto impugnato “appare in contrasto con il
principio di ragionevolezza” ed ha riconosciuto sussistente il
“periculum in mora” in quanto “l’esecuzione del provvedimento impugnato
priva di ogni residua autonomia economica i ricorrenti”.
T.A.R.
Veneto – Venezia
Sezione III
Ordinanza 19 novembre 2009, n. 1040
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di **** registro generale 2112 del **** 2009, proposto da:
****
quale tutore di quale tutore **** di quale tutore di quale
amministratore di sostegno di **** quale **** amministratore di
sostegno di juaie **** amministratore di **** sostegno di rappresentati
e **** difesi dall’aw. Andrea Berto, con domicilio presso la Segreteria
del T.A.R., ai sensi dell’art, 35 R.D. 26 giugno 1924,n. 1054;
contro
Conferenza
dei Sindaci dell’Ulss n. 6 Vicenza, rappresentato e difeso dall’avv.
Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in
Mestre, viale Garibaldi 1/1;
Asl 6 – Vicenza, non costituitasi in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Associazione
Genitori De La Nostra Famiglia, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea
Berto, con domicilio eletto presso Andrea Berto in Vicenza, Galleria
Porti, 11;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della
delibera del 24/3/2009, della quale i ricorrenti sono venuti a
conoscenza il 29/7/2009» con la quale la Conferenza dei Sindaci
dell’U.l.s.s. n. 6 ha approvato il Bilancio sociale di previsione anno
2009, che ha previsto l’incremento dal 90 al 100% la contribuzione da
redditi personali dei disabili che sono accolti in strutture
residenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Vista
la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’atto di
costituzione in giudizio di Conferenza dei Sindaci dell’Ulss N. 6
Vicenza;
Visti gli arti 19 e 21, u.c. della legge 6 dicembre
1971, n. 1034; Relatore nella camera dì consiglio del giorno 18
novembre 2009 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori
A. Berto per la parte ricorrente e per l’Associazione che interviene ad
adiuvandum e G. Sala, su delega di Meneguzzo, per la Conferenza dei
Sindaci dell’U.L.S.S. 6 Vicenza;
Considerato:
– che
l’Amrainisteazione non sembra aver provato in modo certo ed
inequivocabile la piena conoscenza dell’atto impugnato da parte di chi
rappresenta i ricorrenti in data antecedente all’esercizio
dell’accesso; *
– che il ricorso allo stato non appare manifestamente sprovvisto di profili di fondatezza;
–
che infatti Tatto impugnato, che è la deliberazione con la quale la
Conferenza dei Sindaci ha approvato un incremento – fino al 100%* delle
disponibilità economiche personali – della compartecipazione delle
persone disabili inserite nelle strutture residenziali, appare in
contrasto con il principio di ragionevolezza e con la previsione
dell’art. 11 del regolamento di funzionamento dei servizi residenziali
(cfr. il doc. 5 allegato al ricorso) che afferma resistenza di spese
personali a carico del disabile;
– che sussiste il peiiculum in
mora in quanto l’esecuzione del provvedimento impugnato priva di ogni
residua autonomia economica i ricorrenti;
– ritenuto pertanto
che sussistono i presupposti richiesti dall’art 21, comma 8* della
legge 6.12.1971 n, 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1A,
della legge 21.7.2000 n, 205;
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende
l’efficacia del provvedimento impugnato nei limiti di’interesse dei
ricorrenti.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale
che provvedere a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 NOVEMBRE 2009.