Disabili, congedo straordinario al figlio che vive ad un interno diverso
Il diritto del lavoratore di fruire del congedo straordinario
retribuito per l’assistenza al disabile grave è previsto dall’art. 42,
co. 5, del Dlgs n. 151/2001, a favore dei genitori naturali, adottivi o
affidatari. In seguito alla sentenza n. 19/2009 della Corte
costituzionale, tale diritto è stato esteso anche ai figli conviventi.
Il requisito per i figli: la convivenza e sua interpretazione
Il figlio, se non vi sono altre persone idonee ad occuparsi della
sua cura, può beneficiare del congedo purché convivente con il soggetto
disabile: questo a garanzia di un’assistenza continuativa nei confronti
del genitore disabile.
L’Inps, con messaggio n. 19583 del 2
settembre 2009, dà una interpretazione restrittiva del concetto di
convivenza, ritenendo necessario che entrambi i soggetti (titolare e
assistito) vivano nello stesso appartamento e non considerando
sufficiente la residenza nello stesso Comune e allo stesso indirizzo
(identità di stabile e numero civico).
Il ministero del Lavoro, con
lettera circolare del 18 febbraio 2010, interviene sulla questione,
interpretando il concetto di convivenza in modo più estensivo rispetto
all’Inps, affermando che può essere garantita un’assistenza
continuativa convivendo nello stesso numero civico anche se in interni
diversi.
La disciplina del congedo
Chiarita l’interpretazione del concetto di convivenza, si coglie l’occasione per fare una sintesi della disciplina del congedo.
Il
primo presupposto per il diritto al congedo è rappresentato dallo stato
di handicap in situazione di gravità, ritualmente accertato.
La
condizione di handicap grave deve essere accertata dalla competente
Commissione Asl o, nell’attesa della decisione, dal medico specialista
Asl (in questo caso la certificazione ha validità sei mesi, ad
eccezione delle patologie oncologiche per le quali non vi è limite di
durata). La sindrome di Down può essere certificata anche dal medico di
base presentando il “cariotipo”. I grandi invalidi di guerra devono
avere il decreto di concessione rilasciato dal ministero dell’Economia
e delle finanze.
Il secondo presupposto è rappresentato dalla
titolarità del diritto a fruire dei benefici previsti dall’art. 33, co.
1, 2 e 3, della legge n. 104/1992. Il beneficio non è usufruibile dai
lavoratori domestici e dai lavoratori a domicilio, cui non spettano i
permessi previsti dalla legge n. 104/1992.
Beneficiari del congedo straordinario
In base all’art. 42, co. 5, del Dlgs n. 151/2001 e in seguito alle
pronunce della Corte costituzionale n. 233/2005 e n. 158/2007, oltre a
quella già citata, attualmente il congedo retribuito può essere chiesto:
• dal coniuge della persona gravemente disabile, se convivente con la stessa;
•
dai genitori, naturali, adottivi o affidatari, del portatore di
handicap grave se il figlio non è coniugato o non convive con il
coniuge, oppure se il coniuge del figlio disabile non lavora oppure è
lavoratore autonomo, oppure il coniuge del figlio ha espressamente
rinunciato a goderne per lo stesso soggetto e per gli stessi periodi;
•
dai figli e dai fratelli conviventi quando si verificano le seguenti
due condizioni: entrambi i genitori sono deceduti o totalmente inabili;
il portatore di handicap grave non è coniugato o non convive col
coniuge, oppure, se è coniugato e convivente col coniuge, ricorre una
delle seguenti situazioni: a) il coniuge non presta attività lavorativa o è lavoratore autonomo; b)
il coniuge ha espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto
e nei medesimi periodi del congedo in esame. In presenza di più
soggetti legittimati, la scelta del beneficiario è riservata agli
interessati, ossia costituisce una determinazione liberamente assunta
nell’ambito familiare.
Rispetto al quadro descritto, valgono ancora le seguenti regole:
– in caso di figli minorenni, la fruizione del beneficio da parte dei genitori spetta anche in assenza di convivenza;
–
in caso di figli maggiorenni, il congedo spetta ai genitori anche in
assenza di convivenza, ma a condizione che l’assistenza sia prestata
con continuità ed esclusività.
I soggetti portatori di handicap
gravi non devono essere ricoverati a tempo pieno in istituti
specializzati e non devono svolgere attività lavorativa.
Decorrenza
Il lavoratore ha diritto ad usufruire del congedo entro 60 giorni
dalla richiesta, che rappresenta, quindi, il periodo massimo di
preavviso previsto a favore del datore di lavoro.
Durata
Il congedo è riconoscibile per il periodo massimo complessivo,
nell’arco dell’attività lavorativa, di due anni, i quali costituiscono
anche il limite complessivo fruibile tra tutti gli aventi diritto per
ogni persona handicappata.
Inoltre, i periodi di assenza a questo titolo rientrano nel limite
massimo globale individuale di due anni di congedo non retribuito
riconosciuto ai lavoratori per gravi e documentati motivi familiari, di
cui all’art. 4, co. 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, non essendo i
due benefici cumulabili.
In caso di lavoro part time verticale non è
possibile usufruire del congedo durante le pause contrattuali (giornate
in cui il contratto part time non prevede attività lavorativa).
I
periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato. Se non c’è
ripresa di lavoro tra un periodo e l’altro di congedo, il sabato (in
caso di settimana corta) e la domenica compresi tra i due periodi
vengono conteggiati come congedo straordinario.
Si ricorda, infine,
che l’art. 42 del Dlgs n. 151/2001, al co. 5, prevede, tra l’altro,
che, durante il periodo di congedo straordinario, non sia possibile
fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992. L’Inps,
con la circolare n. 53 del 29 aprile 2008, ha dato un’interpretazione a
tale divieto ritenendo che la fruizione dei due benefici per lo stesso
disabile è possibile in giornate diverse anche se nello stesso mese,
mentre non può essere richiesta per le stesse giornate.
In passato
(si veda la circolare Inps 15 marzo 2001, n. 64), l’Istituto aveva dato
un’interpretazione opposta, disponendo che non potevano essere cumulati
il congedo straordinario e i permessi suddetti nell’ambito dello stesso
mese. Nel caso, ad esempio, di congedo straordinario chiesto per il
periodo dal 24 gennaio al 5 aprile non potevano essere riconosciuti
giorni di permesso ex lege n. 104/1992 sia nel mese di gennaio che in
quello di aprile (quindi nei mesi a cavallo del congedo), oltre che nei
mesi di febbraio e marzo.
Importo dell’indennità
Durante il congedo si ha diritto ad un’indennità a carico
dell’Inps, anticipata dal datore di lavoro, pari all’ultima
retribuzione percepita prima del congedo; durante il congedo il
lavoratore ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa.
La
somma complessivamente spettante (per retribuzione e contribuzione
figurativa) non può in ogni caso superare in un anno un massimale
rivalutato annualmente.
Congedo straordinario per assistere persone con disabilità grave
Presupposto
La persona da assistere deve trovarsi in una di queste due condizioni:
• handicap grave (art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992)
• grandi invalidi di guerra o equiparati
Accertamento
La condizione deve essere accertata dalla competente commissione
Asl o, nell’attesa della decisione, dal medico specialista Asl. La
sindrome di Down può essere certificata anche dal medico di base
presentando il “cariotipo”. I grandi invalidi di guerra o equiparati
devono avere il decreto di concessione rilasciato dal ministero
dell’Economia
Cosa spetta
• Sì indennità pari all’ultima retribuzione percepita
• Sì indennità figurativa
• Indennità più contribuzione figurativa<=massimale rivalutato annualmente
• Sì anzianità di servizio
Decorrenza
Il lavoratore ha diritto a usufruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta
DurataIl
congedo spetta per un periodo massimo complessivo di due anni (tra
tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile assistito e nel
limite di 2 anni per ogni singolo lavoratore dipendente.