Disabili: la sola Asl può determinare il contributo della prestazione di sostegno o assistenziale
Come ricorda il Tar della Puglia (sentenza 480/10), il diritto del
disabile all’assistenza e al sostegno è un diritto fondamentale della
persona, costituzionalmente garantito ai sensi degli articoli 3, 34 e
38 della Costituzione e dalla normativa di cui alla legge n. 104 del
1992 e al Testo unico n. 297/94. Il contenuto della prestazione di
sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specificato né
dai genitori esercenti la potestà sul disabile, né tantomeno
dall’Amministrazione Scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente
dalla A.S.L., organo tecnico competente, in grado di attribuire al
diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del disabile.
L’Amministrazione, pertanto, non dispone in proposito di alcuna
discrezionalità, essendo tenuta ad erogare esattamente al minore il
livello di intervento terapeutico e assistenziale indicato dalla
A.S.L., configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse
antagonista, ivi compresa l’esigenza di contenimento di spesa o di non
disponibilità finanziaria.