Disdetta immotivata? La locazione continua con l’acquirente dell’immobile
Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento.
La vicenda, che ha dato origine alla vicenda processuale oggetto della presente pronuncia, riguarda un’inquilina, la quale aveva stipulato un contratto di locazione di un locale facente parte di un appartamento, ad uso esclusivo di dimora temporanea, per la durata di un anno, contratto che alla scadenza si era rinnovato automaticamente.
In seguito, il locatore le aveva comunicato la disdetta del contratto senza motivazione ed a tale comunicazione era seguita la notificazione di atto di citazione per la convalida della licenza di finita locazione.
Successivamente, il locatore aveva venduto l’appartamento ad un terzo, con un contratto in cui era stato precisato che un vano dell’immobile era stato locato e che era pendente causa per finita locazione.
La ricorrente, nel ricorso, lamentava la violazione della Legge n. 431 del 1998, art. 3, lett. g), norma che riconosce al conduttore il diritto di prelazione in caso di vendita a terzi, con conseguente diritto di riscatto dell’immobile.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, sulla base del medesimo art. 3 sopra citato.
Ciò in quanto, a dire della Corte, l’art. 3 della legge. n. 431 del 1998, consente di distinguere due diverse ipotesi:quella in cui sia intimata disdetta per la prima scadenza con la motivazione che il locatore intende vendere l’immobile a terzi, da quella in cui il locatore manifesti la propria opposizione alla rinnovazione senza addurre alcuna giustificazione.
Nel primo caso, qualora ricorrano le altre condizioni previste dalla legge, sorge in capo al conduttore il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto nei confronti dell’acquirente dell’immobile; mentre nella seconda ipotesi la disdetta si deve considerare priva di effetti con conseguente diritto del conduttore ad ottenere la rinnovazione del contratto.