DISOCCUPATI IN CERCA DI NASPI – QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE
E’ del 27 novembre scorso la circolare pubblicata sul sito dell’Inps nella quale l’Istituto di previdenza, in attuazione delle misure in favore dei disoccupati previste dal Jobs Act, detta precisazioni sulla NASPI.
Ricordiamo che la NASPI, entrata in vigore il 1 maggio 2015, è l’assegno istituito per i casi di
disoccupazione involontaria che si verificano a partire da quella data. Ne possono beneficiare
tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola
esclusione degli assunti a tempo
indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli
operai agricoli.
Vediamo allora cosa cambia nelle norme sul periodo di disoccupazione.
Viene innanzitutto prolungata anche
per il 2017 la durata massima della Naspi
a 24 mesi. Inoltre per gli
stagionali con Naspi che non arrivano a 6 mesi di durata potranno
essere considerati utili, ai fini del calcolo, anche i periodi già utilizzati
per i sussidi di disoccupazione nel quadriennio di osservazione. Resta però in vigore il vincolo massimo di durata per gli stagionali, che non potrà
superare i 6 mesi.
I sussidi sono naturalmente validi sempre che il lavoratore rimasto disoccupato presenti la cosiddetta DID (Dichiarazione di immediata disponibilità). In pratica, si tratta della domanda di disoccupazione che va presentata all’Inps e nella quale il lavoratore dovrà dichiarare di essere automaticamente disponibile ad accettare le
proposte di reinserimento lavorativo da parte degli Uffici di Collocamento e degli Enti autorizzati. La dichiarazione può anche essere presentata iscrivendosi direttamente all’albo dei disoccupati
in cerca di lavoro.
Ricordiamo infine che è obbligatorio accettare le proposte formative perché, in caso contrario, si va incontro alla decurtazione del sussidio di disoccupazione fin dal
primo rifiuto e, nei casi reiterati di rifiuto, anche alla revoca
dell’assegno.