Diversamente abili: regolamento sui diritti per il trasporto aereo
Molte volte si parola di problemi nei trasporti per le categorie diversamente abili. Dall’8 Aprile 2009, grazie al decreto legislativo 24/2009 è stata
prevista una disciplina sanzionatoria per le ipotesi di violazione del
regolamento (CE) n.1107 del 2006 che riguarda il servizio aereo per i diversamente abili. Diverse sono le sanzioni previste dal decreto, ma la più elevata arriva fino a 120.000 euro nel caso in cui si verifichi il negato imbarco.
Tra le principali disposizioni:
1. Il divieto di rifiutare l’imbarco o la prenotazione di un volo per motivi di disabilità o di ridotta mobilità;
2. L’obbligo di informare il pubblico sulle norme di sicurezza
applicate al trasporto di disabili e sulle eventuali restrizioni al
trasporto;
3. L’obbligo di informare l’aeroporto di destinazione del volo (se in territorio in cui si applica il
Trattato) sul numero di persone disabili presenti sul volo che
richiedono assistenza;
4. L’obbligo di indicare in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza sia all’interno sia all’esterno del terminal mettendo a disposizione dei disabili le informazioni di base sull’aeroporto;
5. L’obbligo di garantire presenza di personale adeguato alle esigenze
dei disabili e di provvedere alla formazione adeguata del personale;
Il regolamento tende a garantire ai disabili il trasporto aereo, in modo che anch’essi, come tutti i cittadini, godono del diritto alla libera circolazione.