Divieto assoluto di vendita e di somministrazione di alcolici su aree pubbliche sprovviste di licenza di pubblico esercizio
Niente più vino o birra dal porchettaio e,
in genere, nei camion-bar o carretti ambulanti. Da domani infatti entra
in vigore su tutto il territorio nazionale il divieto assoluto di
vendita e di somministrazione di alcolici su aree pubbliche sprovviste
di licenza di pubblico esercizio. A prevederlo è la legge comunitaria
n.88 del 2008 approvata a fine giugno dal Parlamento.
La nuova legge vieta di vendere e somministrare alcolici su spazi ed
aree pubbliche ad eccezione dei pubblici esercizi e delle loro
pertinenze. Chiunque vende o somministra alcolici senza la apposita
licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000 a euro 12.000 oltre alla confisca della merce e delle
attrezzature utilizzate. Se, inoltre, il fatto è commesso dalle ore 24
alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Da
ricordare che il codice penale (art.689) vieta fin dal 1940 la vendita
e la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 e che, se vi
sono intrattenimenti musicali, il servizio di mescita di alcolici deve
cessare inderogabilmente alle ore due.