Divieto d’ingresso e di parcheggio della automobili di chi non è condomino: quando è legittimo?
Capita alle volte che per evitare disordini e sovraffollamenti, l’assemblea condominiale decida di prevedere un divieto d’accesso (o magari solamente il divieto di sosta) di auto di estranei negli spazi comuni normalmente transitabili da automobili.
E’ legittimo tutto ciò? Se si, quali sono le maggioranze necessarie a deliberare validamente in tal senso?
Per rispondere al primo dei due quesiti le norme cui fare riferimento sono due: l’art. 1102 e l’art. 1138 c.c.
A mente della prima delle due norme citate:
“ Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”.
Con ciò si vuol dire che ognuno può usare tutte le cose comune come meglio crede, senza modificarne la destinazione d’uso o recar danni, con l’unico limite di non impedire il pari diritto del resto dei condomini. In tal senso la Cassazione, in un caso afferente la disciplina turnaria dei posti auto, ha chiarito che il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine; che, pertanto la disciplina turnaria dei posti macchina, lungi dal comportare l’esclusione di un condomino dall’uso del bene comune, – come ritiene la sentenza impugnata, – è adottata per disciplinare l’uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile nell’uniformità di trattamento e secondo le circostanze; che la delibera, la quale disciplina l’uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all’art. 1136 cod. civ., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile, come è avvenuto nel caso in esame (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).
Non v’è motivo di non ritenere che i condomini non possano decidere l’esclusione degli estranei dall’uso di una parte comune visto e considerato che seppur solo temporaneamente possano vietarlo a se stessi, anche se solo per consentirne l’uso a tutti.
Una simile disposizione dovrebbe essere contenuta nel regolamento di condominio, laddove obbligatoria, o disposta per mezzo di una deliberazione. Viste le maggioranze necessarie nel primo caso non v’è motivo per dubitare che anche la decisione deliberata e non inserita nel regolamento debba essere presa dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi.