Donazione di beni pignorati, figli, trascrizione prima dell’esecuzione
Non integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento
del giudice la condotta di chi dona ai figli beni pignorati, nel caso
in cui la trascrizione della donazione sia avvenuta prima di quella del
pignoramento. Ciò in quanto, dal punto di vista tecnico, siffatto
comportamento non ostacola il regolare e tempestivo svolgimento della
procedura esecutiva, posto che la stessa, nonostante sia stata
notificata al debitore, non si è ancora perfezionata.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 19 maggio – 28 settembre 2009, n. 38099
(Presidente Lattanzi – Relatore Milo)
Fatto e diritto
La
Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza 3/6/2008, confermava la
pronuncia di condanna 23/10/2007 emessa dal Tribunale di Gela nei
confronti di E. P., dichiarato colpevole del reato di cui all’art.
388/3° c.p., perché, dopo la notifica, in data 13/10/2001, dell’atto di
pignoramento immobiliare del locale sito in via X. n. ** di Gela, aveva
donato detto bene al figlio A., con atto notarile del 19/10/2001. Il
Giudice distrettuale, pur rilevando che il pignoramento, promosso dal
fratello Giulio Cesare dell’imputato per il recupero di un credito per
prestazioni professionali, non era stato trascritto prima dell’atto di
donazione dell’immobile, riteneva sussistente il reato, perché comunque
si era creato un ostacolo al regolare e tempestivo espletamento della
procedura esecutiva.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite
il proprio difensore, l’imputato, lamentando l’erronea applicazione
della legge penale, con riferimento all’art. 388/3° c.p., sotto il
profilo che la donazione dell’immobile di cui si discute era
assolutamente inidonea a sottrarre il bene al pignoramento, considerato
che, a norma dell’art. 2913 c.c., non poteva avere effetto in
pregiudizio del creditore pignorante.
Il ricorso è fondato.
Osserva
la Corte che assume importanza centrale quanto, in punto di fatto,
accertato in sede di merito; l’atto di pignoramento immobiliare, il
c.d. “libello”, risulta essere stato notificato al debitore il
13/10/2001, senza essere, però, trascritto; l’atto di donazione
dell’immobile è del successivo giorno 19 e risulta essere stato
tempestivamente trascritto.
Alla luce di tale realtà fattuale, devono trarsi le conclusioni in diritto che seguono.
Ai
fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un’importanza
determinante per dare vita al vincolo d’indisponibilità relativa a
favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell’esecuzione. Proprio perché l’essenza del pignoramento consiste nel
creare tale vincolo d’indisponibilità, la trascrizione ha in questo
caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l’effetto
che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo
dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della
notificazione (cfr. art. 2693 c.c. in relazione agli art. 2913 e ss.
c.c.).
Ciò posto, non può ritenersi che l’immobile donato
dall’imputato-debitore al proprio figlio sia stato sottratto al
pignoramento, in quanto tale atto introduttivo dell’esecuzione forzata,
al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato (cfr., in
senso conforme, Cass. sez. VI 6/5/2008 n. 35854).
La condotta
ascritta all’imputato non può, d’altra parte, inquadrarsi neppure nel
primo comma dell’art. 388 c.p., che punisce colui che compie sui propri
beni atti simulati o fraudolenti, per sottrarsi all’adempimento degli
obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella
quale deve farsi rientrare anche il decreto ingiuntivo esecutivo che a
quella è assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce il titolo
in forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata.
Difetta, infatti, nella condotta del prevenuto la modalità simulatoria
o fraudolenta del fatto tipico.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.