Doppio risarcimento se il club vacanze tradisce le attese
ROMA – Se il depliant del tour operator presenta il club vacanze
come meta da sogno, con foto incantevoli e didascalie impegnative, i
vacanzieri hanno tutto il diritto di trovare uno stato dei luoghi
adeguato a tanta bellezza. Lo ha stabilito la Cassazione (Terza civile,
5189/2010), confermando il diritto al risarcimento del danno –
patrimoniale e non – di una coppia di Pordenone per i postumi di una
vacanza iniziata male e finita presto al Club Fodele Beach di Creta.
Nonostante i fatti della controversia risalgano a 11 anni fa, e nel
frattempo siano entrate in vigore nuove norme (in particolare il Codice
del consumo, dlgs 206/2005), la Corte fissa il principio secondo cui
«il depliant illustrativo costituisce parte integrante dell’offerta
contrattuale», e quindi è un punto di riferimento per le aspettative
del turista.
Proprio facendo affidamento sulle descrizioni del
volantino pubblicitario, la coppia friulana aveva acquistato in agenzia
il pacchetto all-inclusive, scoprendo solo all’arrivo sull’isola che la
spiaggia era in realtà impraticabile per sporcizia, e che anche il bel
mare poco invitava al nuoto per la presenza galleggiante di oli
combustibili. I turisti avevano rifiutato una meta alternativa,
proposta dal tour operator in cambio della mancata contestazione in
sede giudiziaria, e avevano avviato la pratica di risarcimento in
Italia. Sconfessati in primo grado dal giudice monocratico di
Pordenone, la coppia aveva poi ottenuto soddisfazione dalla Corte
d’appello di Trieste (1.163 euro da rivalutare con gli interessi) e, da
ultimo, dalla Cassazione, che giovedì ha respinto il ricorso finale di
Alpitour (che nel frattempo aveva incorporato il contraente originario,
Francorosso spa). Anche in sede di legittimità, il tour operator aveva
obiettato che «l’organizzatore è tenuto a fornire tutti i servizi
indicati, ma non può certo garantire che le condizioni del mare siano
sempre ottimali, e senza per questo ritenere che la foto sul depliant
non corrisponda all’effettivo stato dei luoghi». Inoltre Francorosso
sosteneva che la prova della non balneabilità del mare doveva essere
fornita dai turisti. I giudici hanno invece sottolineato che, anche con
la legge in vigore all’epoca (dlgs 11/1995) «in caso di mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del
pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al
risarcimento del danno (secondo le rispettive responsablità, salvo
prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non
imputabile)» e che «il venditore che si avvale di altri prestatori di
servizi (sul posto, ndr) è comunque tenuto a risarcire il danno
sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti».
Standard garantiti
– Corte di cassazione, sentenza 5189/2010
compreso”, sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata
proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo,
l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto
di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione
alberghiera, livello dei servizi etc, che vanno “esattamente”
adempiuti; pertanto ove la prestazione non sia esattamente realizzata,
sulla base di un criterio medio di diligenza (art. 1176, c.1 del codice
civile) si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in
cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un
inadempimento ad essi non imputabile.