Dorme sul lavoro ma non è licenziabile in tronco
Fare un “pisolino” mentre si lavora non può essere punito con il
licenziamento in tronco. Lo sottolinea la Cassazione (sentenza 6437/10)
che ha accolto il ricorso di un metronotte licenziato dalla società
privata dalla quale dipendeva dopo essere stato scoperto a dormire
nelle ore di turno. In primo grado era stato reintegrato nel suo posto
di lavoro con diritto al risarcimento dei danni dal tribunale di Verona
che aveva ritenuto sproporzionato e non corretto il licenziamento in
tronco inflittogli nel 2001. In appello, invece, la Corte di Venezia,
nel 2006, convalidò il licenziamento per giusta causa spiegando che si
potevano non osservare le procedure previste per le contestazioni
disciplinari e procedere all’espulsione immediatà del dipendente
assonnato. Ad avviso della Suprema Corte, però, «il licenziamento
motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore,
indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure
disciplinari dello specifico rapporto di lavoro, deve essere
considerata di natura disciplinare e quindi deve essere assoggettato
alle garanzie dettate in favore del lavoratore», pertanto la
contestazione deve essere fatta in forma scritta e il dipendente deve
essere messo in condizione di difendersi anche tramite un
rappresentante sindacale.