È demansionamento passare da compiti operativi di responsabilità a quelli di mera consulenza
Il dirigente che viene privato di compiti operativi di responsabilità
e, contestualmente, assegnato ad attività di studio e di mera
consulenza ovvero di rappresentanza, può ritenersi dequalificato ai sensi dell’articolo 2103 del Codice civile. Insomma, il sostanziale svuotamento delle mansioni dirigenziali può
costare caro al datore di lavoro che sarà costretto a risarcire al
manager demasionato il cosiddetto danno alla professionalità.
Così
la Cassazione con la sentenza 20980/09 ha confermato la condanna di
un’azienda a risarcire ad un proprio dirigente il danno conseguente
alla sua dequalificazione professionale. Senza successo, infatti, la
società ha cercato di sostenere davanti ai giudici del Palazzaccio che
l’affidamento al manager di mansioni di studio e di consulenza
implicava responsabilità in ordine ad un settore di vitale e crescente
importanza dell’azienda. Per la sezione lavoro di piazza Cavour
correttamente i giudici del merito hanno ravvisato «il demansionamento
nel fatto che, pur mantenendo la qualifica, il datore di lavoro ha
sostanzialmente deprivato le mansioni del lavoratore del contenuto
corrispondente alla professionalità acquisita “relegandolo” da compiti
operativi di responsabilità a quelli di mera consulenza».