È evasione contributiva l’omessa denuncia al’Inps dei lavoratori anche se registrati nel libro paga
La Cassazione con sentenza n. 11261 del 10 maggio ha stabilito che l’azienda commette “evasione contributiva” qualora ometta di denunciare presso l’Inps i lavoratori, pur avendo registrato gli stessi nei libri paga. La Corte ha infatti respinto il ricorso presentato da una società contro l’avviso bonario dell’Inps per mancato versamento dei contributi di tre suoi lavoratori. La società aveva affermato che, avendo registrato i lavoratori nei libri paga, mancava la volontà di occultare i rapporti di lavoro, e si configurava perciò l’ipotesi meno grave di “omessa contribuzione”. La Cassazione ha chiarito che: “l’omessa denuncia all’Inps dei lavoratori, benchè registrati nel libro paga e matricola, configura l’ipotesi di “evasione contributiva” prevista dall’art. 116 co.8 L. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva”, limitata alla sola ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta di versare i contributi”. L’omessa denuncia all’Inps dei lavoratori, prosegue la Corte, “ fa presumere la volontà del datore di lavoro di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, restando così a carico del perseguito, l’onere di provare la sua buona fede”. Per integrare la buona fede, continua la Cassazione, “non è sufficiente la registrazione nel libro paga e matricola, documenti che restano nella disponibilità del datore di lavoro e che sono controllati dall’istituto previdenziale solo in occasione di ispezioni, come dimostra la vicenda oggetto della sentenza, in cui il datore di lavoro ha omesso di versare i contributi, benchè avesse registrato i dipendenti nei suddetti libri.”