E’ illecita l’affissione nella bacheca condominiale delle posizioni di debito dei condomini
(Corte di Cassazione, Sez. II civ., 4 gennaio 2011, n. 186)
La proprietaria di un appartamento di un edificio condominiale conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il condominio ed il suo amministratore per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti dall’esposizione nella bacheca condominiale di dati ritenuti sensibili, rappresentati da avvisi di mora o comunque di sollecitazioni di pagamento, in quanto collocati in spazi condominiali accessibili al pubblico.
Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda ritenendo che l’esposizione nella bacheca condominiale dell’elenco dei condomini, con le relative quote condominiali, sia correnti che arretrate, non violasse la disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, atteso che la predetta esibizione fosse strettamente funzionale alla buona amministrazione del condominio.
Contro la predetta decisione l’attrice del primo grado ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte, concordando con il Giudice di prime cure sull’indubbia valenza, ai fini della corretta gestione collettiva, dei dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi dovuti dai condomini, sostiene però nella pronuncia de qua che “ciò non fa venir meno la loro natura di dati personali, soggetti, in quanto tali, alla disciplina del codice e alle regole generali per il trattamento che esso delinea“.
Pertanto, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale dei dai personali concernenti le posizioni di debito del singolo condomino – secondo la Corte – “va al di là della giustificata comunicazione dell’informazione ai soggetti interessati nell’ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell’amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice di cui al d.lg. n. 196/03“.