Le riprese video di effusioni amorose tra ragazzi sono comunque reato. Anche se restano in privato e la diffusione è limitata alla ristretta cerchia di amici, fatte come una «ragazzata da parte di adolescenti» vanno punite come detenzione di materiale pornografico. Lo stabilisce la Cassazione (sentenza 11997/11), che ha confermato la condanna inflitta ad un 25enne milanese colpevole di avere realizzato, insieme ad altri due amici, riprese filmate di effusioni amorose a sfondo sessuale tra un’amica minorenne e il ragazzo che lei frequentava all’epoca.
Il caso
I tre amici avevano marinato la scuola: con una loro compagna e il ragazzo di questa erano andati a casa dell’imputato dicendo che li avrebbero lasciati soli e di mettersi a loro agio. In camera da letto avevano predisposto una telecamera che ha filmato le effusioni fra i due giovani, poi mostrate ad altri amici. Il fatto aveva causato un grave disagio alla ragazza, che aveva accusato disturbi psichici e alimentari. Da qui la denuncia. La Cassazione, nel respingere il ricorso del 25enne, non fa sconti, nemmeno se «la condotta incriminata sia posta in essere nell’ambito di una struttura rudimentale e non idonea alla diffusione del prodotto su vasta scala». Non bisogna creare una «zona franca caratterizzata dall’impunità per quei comportamenti nei quali lo sfruttamento del minore per la produzione del materiale pornografico, nonchè la sua diffusione, avvengano in maniera artigianale e per una cerchia limitata di soggetti». Altrimenti si finirebbe per rendere inefficace una norma che assicura una tutela anticipata, ampia e progressiva dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minori, con particolare riguardo alla sfera sessuale. Quindi «non vi è dubbio che una condotta apparentemente minima come quella dell’imputato, sia pure inquadrabile nell’ambito della ragazzata, possa rappresentare un’aggressione al bene giuridico».