E se il dipendente fa di più? Cosa dice la legge
La Suprema Corte, con sentenza n. 26978 del 22 dicembre 2009, riafferma – rafforzandolo – un principio importante: nel caso in cui il lavoratore svolga mansioni promiscue,
ai fini della promozione dello stesso alla qualifica superiore, dovrà
tenersi conto di quelle mansioni che lo stesso svolge, che siano
qualitativamente prevalenti.
Si ricorderà che secondo l’art. 2103 del codice civile,
il lavoratore ha diritto ad essere assegnato alle mansioni (ed a
ricevere il corrispondente trattamento economico) per le quali è stato
assunto (ovvero a quelle mansioni superiori cui è stato successivamente
adibito), salvo il caso in cui l’assegnazione abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, per un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque tale
assegnazione non sia superiore a tre mesi.
La pronuncia in questione è dunque importante per tutti quei lavoratori
che, in assenza di chiare indicazioni provenienti dalla contrattazione
collettiva, pur essendo inquadrati in una determinata qualifica,
svolgono mansioni c.d. promiscue, vale a dire integranti diverse
attività, astrattamente riconducibili a differenti (e superiori)
qualifiche.
Dunque, in caso di svolgimento di mansioni promiscue, il nodo della questione consiste nell’analisi della cosiddetta “prevalenza” delle mansioni,
e, come si potrà immaginare, l’attenzione della giurisprudenza ha
oscillato, nel tempo, ora nel dare importanza alla quantità, ora alla
qualità delle mansioni svolte.
La Suprema Corte ricorda ora, nella sentenza esaminata, che in caso di
svolgimento di mansioni promiscue, la prevalenza debba essere
determinata non tanto solo sulla base della quantità delle mansioni
svolte (vale a dire, il tempo dedicato alle singole, differenti
mansioni), quanto piuttosto verificando, sulla base di una puntuale
analisi qualitativa, se vi sia e quale sia la mansione più qualificante
sotto il profilo professionale, e sempre che la stessa non sia svolta
in modo sporadico (infatti, in caso di mansioni occasionalmente svolte,
il lavoratore non avrebbe diritto alla qualifica superiore).
Nel caso in cui si confermi la presenza, in via non occasionale, di
mansioni qualitativamente superiori, svolte dal lavoratore nel corso
della propria attività, lo stesso potrà dunque ricorrere per ottenere
il riconoscimento della superiore qualifica (e del relativo trattamento
economico e normativo).