E’ sequestrabile il fabbricato in costruzione se le opere eseguite sono difformi dal permesso e fatte in zona vincolata
È legittimo il sequestro preventivo di un fabbricato in corso di
realizzazione se le opere eseguite sono difformi dal permesso di
costruire e fatte in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La
possibile prosecuzione dei lavori “abusivi”, in quanto non ancora
ultimati, rende sussistente il periculum in mora e, quindi, adeguata e
valida la misura cautelare. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza
16393/10 con cui ha respinto la richiesta di dissequestro di un
immobile avanzata dal proprietario indagato per avere eseguito, in zona
assoggettata a vincolo paesaggistico e in totale difformità del
permesso di costruire, opere edili consistite nella demolizione di un
piccolo fabbricato rurale già esistente e ricostruzione di un nuovo
fabbricato in cemento armato a due piani. Con l’occasione la Suprema
corte ha ricordato che il reato di cui all’articolo 181, comma 1, D.Lgs
42/2004 (“Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità
da essa”) è reato di pericolo: per la configurabilità dell’illecito,
quindi, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente.
Insomma, il principio di offensività deve essere inteso non nel senso
di concreto apprezzamento di un danno ambientale, ma dell’attitudine
della condotta a porre in pericolo il bene protetto. Nella specie, le
opere denunciate sono idonee a compromettere l’ambiente, quindi,
sussiste un’effettiva messa in pericolo del paesaggio. Non solo. Il
periculum in mora sussiste anche perché i lavori non sono ultimati e,
quindi, esiste la prevedibilità di una loro prosecuzione: la misura
cautelare, dunque, è legittimamente adottata per impedire ed evitare
l’aggravamento o la protrazione del reato tuttora in itinere. Sul
punto, infatti, per maggiore chiarezza la Cassazione ha richiamato la
costante giurisprudenza di legittimità secondo cui «la permanenza del
reato edilizio cessa soltanto con l’ultimazione effettiva dei lavori,
che deve farsi coincidere con l’ultimazione di tutte le opere del
fabbricato, rifiniture, infissi ed impianti compresi».