‘E’ solo un’amica’, ma per il giudice è tradimento coniugale
Per la legge essere amico di una donna e frequentarla anche senza
fare sesso equivale a un tradimento. Lo ha stabilito la Corte di
Treviso, chiamata a risolvere una causa matrimoniale. Protagonisti
della vicenda sono Giacomo e Giuseppina. Lui stringe un legame
d’amicizia con una collega, lei, gelosa, lo lascia e lo porta in
tribunale. “Sebbene solo virtuale, si tratta sempre di tradimento con
violazione del dovere di fedeltà”, ha sancito il giudice.
Secondo
quanto riporta Repubblica, tutto è successo dopo che Giuseppina ha
scoperto che il marito frequentava con assiduità e in gran segreto una
collega di lavoro, con cui viaggiava e aveva anche condiviso una stanza
d’albergo. Tra i due, stando ai diretti interessati, la relazione era
soltanto amichevole, innocente e non implicava legami sentimentali né
sessuali. Alla moglie di Giacomo però le giustificazioni del marito non
sono bastate e ha deciso di chiedere il divorzio, portando l’ex
consorte in tribunale.
“E’ soltanto un’amicizia trasformata
dall’immaginario e dalla gelosia di mia moglie in qualcos’altro”, ha
ripetuto più volte Giacomo al giudice. La sua spiegazione però non ha
convinto nemmeno la Corte. Secondo il magistrato, infatti, viaggiando
con un’altra donna l’uomo ha comunque violato l’obbligo di fedeltà
coniugale previsto dal contratto matrimoniale. Pertanto è stato
condananto a pagare un assegno di mantenimento di 750 euro al mese.
Nel
dettaglio, stando alla sentenza, “anche se il tradimento è stato solo
virtuale, l’obbligo di fedeltà è da intendersi non solo come astensione
da relazioni sessuali extraconiugali, ma come impegno di ogni coniuge
di non tradire la fiducia reciproca, avvicinando la nozione di fedeltà
coniugale a quella di lealtà, che impone di sacrificare gli interessi e
le scelte di ciascun coniuge, che si rivelino in conflitto con gli
impegni e le prospettive di vita comune”.
Ma non è tutto qui.
Con la sua condanna, il giudice ha infatti voluto ribadire che la
vicenda ha dato luogo a “plausibili sospetti di infedeltà”, comportando
offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge, indipendentemente
dal fatto che non ci sia stata alcuna relazione sessuale fuori dal
matrimonio.