È valido il domicilio dell’avvocato che risulta dal sito internet del Consiglio dell’ordine
È valido il ricorso notificato al difensore nel domicilio che appare
dal sito internet del Consiglio dell’ordine anche qualora non sia il domicilio veritiero.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la
sentenza n. 27630 del 29 dicembre 2009, con cui ha spiegato che: “In tema di
contenzioso, il senso della discordanza fra il
domicilio del difensore risultante dalla sentenza o comunque dagli atti
e quello in cui sia stata effettuata la notificazione può essere
superato attraverso un potere di riscontro dell’effettivo domicilio del
difensore, che, giustificato dalla sussistenza di poteri di rilevazione
d’ufficio immanente al controllo della ritualità della notificazione e
dalla possibilità che essi si esercitino da parte della Corte
attraverso fonti di conoscenza degli elementi rilevanti di carattere
ufficiale”. Il caso aveva riguardato una notificazione fatta nel domicilio (errato) indicato da due avvocati genovesi sul sito internet del Consiglio dell’ordine.