Eccessiva durata del processo, 10 anni per la prescrizione del diritto al risarcimento
Il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del
termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89, ha carattere indennitario e non risarcitorio.
Nella
fattispecie non viene, infatti, accertato l’oggetto di un illecito
secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., e non si
presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di
un agente.
Esso è invece ancorato all’accertamento della
violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè
di un evento “ex se” lesivo del diritto della persona alla definizione
del suo procedimento in una durata ragionevole.
Ne consegue, in
tale prospettiva, che il diritto medesimo è soggetto all’ordinaria
prescrizione decennale, e non a quella breve dettata dall’art. 2947
c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che è
invece stabilito in 5 anni.