E’ illecito il trattamento di dati personali posto in essere tramite la costituzione e diffusione on line di un elenco telefonico i cui dati non sono stati tratti dal d.b.u. (database telefonico unico) e utilizzato anche per la funzione di “ricerca inversa”, in violazione del provvedimento 15 luglio 2004, nonché tramite la memorizzazione informatica, la diffusione on line di dati personali raccolti sul web e l’invio di informazioni di servizio e promozionali in assenza di un consenso libero, specifico e documentato degli interessati ex art. 23, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Lo ha stabilito il Garante della Privacy con il provvedimento 7 aprile 2011, n. 136 intervenendo in merito al comportamento scorretto di una società siciliana.
L’Authority ha anche condannato la medesima società in quanto richiedeva, ai fini della cancellazione dall’elenco stesso, la previa registrazione al sito.