Elenchi telefonici: via libera alla “ricerca inversa”
Dal 1° gennaio 2011 sarà di nuovo possibile risalire al nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, a meno che l’interessato non abbia espresso una volontà contraria al proprio operatore.
Lo ha stabilito il Garante della privacy, con il provvedimento datato 8 aprile 2010 (pubblicato nella G.U. n. 99 del 29 aprile 2010), con il quale si dispone, con esclusivo riferimento ai vecchi abbonati, già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, ed ai nuovi abbonati che abbiano espresso un esplicito consenso, che possa essere attivata la funzione di “ricerca inversa”, consistente nella ricerca del nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, (anche senza il loro consenso espresso), salvo volontà contrarie comunicate al proprio operatore.
Gli operatori telefonici che hanno clienti i cui dati sono già inseriti in un elenco pubblico dalla data del 1° febbraio 2005 debbono rendere noto agli abbonati l’attivazione della suddetta funzione, mediante idonea informativa (ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), da inserire nella bolletta telefonica, entro la data del 31 dicembre 2010 e da pubblicare sul proprio sito web entro il 31 maggio 2010.
La c.d. “ricerca inversa” o “derivata”
La funzione di ricerca inversa permette, ai fornitori di servizi di informazione sugli elenchi telefonici, di comunicare, a chi ne faccia richiesta, i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi in questione, effettuando detta ricerca sulla base del numero di telefono o di un altro dato dell’utente.
Per quanto riguarda i “vecchi” abbonati alla telefonia fissa, il Provvedimento del Garante della privacy 15 luglio 2004, ha previsto una disciplina transitoria sulla base della quale, in mancanza di una risposta da parte degli abbonati medesimi, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del modulo di informativa e raccolta del consenso, sarebbero rimaste valide le precedenti manifestazioni di volontà.
Di conseguenza, utilizzando le parole del Garante “limitatamente ai vecchi abbonati, si ritiene possa ammettersi un sistema che permetta di mantenere operativa la funzione di ricerca inversa, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volontà contrarie comunicate al proprio operatore dagli stessi”.
Per quanto attiene ai nuovi abbonati, continua a trovare vigore il principio del consenso espresso, di matrice comunitaria (art. 12, direttiva 2002/58/CE), con la conseguenza che nei confronti di questi ultimi, il meccanismo della ricerca inversa o derivata non potrà essere utilizzato in mancanza del consenso medesimo, esplicitamente manifestato.