Elenco telefonico abbonati – errata indicazione titolo professionale – tentativo di conciliazione – risarcimento danni – 20.02.07
Il giudice di Pace di Teano, nella sentenza in oggetto, preliminarmente, rigetta l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, stabilendo: “A
parere di questo Giudice, in mancanza di apposito organismo previsto
dalla legge, tale facoltà, fino alla regolare costituzione dei
Co.Re.Com.( in Campania) , può essere certamente esercitata davanti
all’Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, attesa la
peculiarità della funzione conciliativa affidata dalla legge a detto
organo giudiziario. Inoltre, ha parzialmente accolto la domanda attorea stabilendo:“appare
certamente fondata la pretesa dell’attore di apparire negli elenchi
telefonici cartacei ed elettronici (Pagine Bianche) con l’indicazione
del titolo professionale da lui posseduto, per cui sarò obbligo della
convenuta Telecom Italia spa porre in essere tutti gli adempimenti
necessari per correggere la descrizione dell’utenza, comunicando alla
società editrice degli elenchi telefonici l’esatta denominazione, il
titolo accademico di “avvocato” e l’indirizzo ove è ubicata l’utenza
telefonica n. 08../……Infine, rigetta la domanda di risarcimento danni, in quanto non provata.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TEANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Andrea Rosario Viggiani, ha emesso la seguente SENTENZA.
nella
causa civile iscritta al n. 470/C/06 avente ad oggetto “adempimento e
risarcimento danni”, riservata per la decisione alla udienza del 19
dicembre 2006 e promossa da:
Tizio, procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato preso il suo studio in … alla via … –attore-
C O N T R O
TELECOM
ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di opposizione
dall’Avv. Tizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in … -convenuta- All’udienza del 19 dicembre 2006 i procuratori formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Il
procuratore dell’attore concludeva chiedendo l’accoglimento della
domanda e la condanna della convenuta alla correzione a proprie spese
sugli elenchi telefonici elettronici e cartacei del titolo
professionale dell’utente telefonico “ …” da “architetto” ad “avvocato”
nonché al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 2.500,00
ovvero di quella somma diversa determinata dal Giudice in via
equitativa, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con
attribuzione al medesimo procuratore anticipatario.
Per
il convenuto: dichiararsi preliminarmente l’improcedibilità ed
improponibilità del giudizio, accogliersi l’eccezione di incompetenza
territoriale e, nel merito, rigettarsi la domanda, con vittoria di
spese di causa.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon
atto di citazione regolarmente notificato alla società Telecom Italia
spa l’attore conveniva la predetta davanti al Giudice di Pace di Teano
affermando:
1) Che in data 26 marzo 2003 aveva stipulato con la Telecom Italia spa un contratto di utenza telefonica in … via ….;
2) Che
sin dall’inizio della ricezione della prima corrispondenza
pubblicitaria aveva constatato che egli era inserito negli elenchi
telefonici cartacei ed elettronici delle Pagine Bianche relative agli
utenti telefonici privati di Caserta come “… Arch. ….. – Via …. n. …”;
3) Che
aveva immediatamente contattato la società convenuta tramite il
servizio “187” comunicando l’errore d’inserimento e ricevendo
assicurazione che sarebbe stato provveduto alla rettifica;
4) Che fino alla data della notifica dell’atto di citazione la rettifica non era stata effettuata;
5) Che
potenziali clienti, consultando l’elenco telefonico, non erano riusciti
a contattarlo, per cui si erano rivolti ad altro legale;
6) Che l’erroneo inserimento aveva comportato perdita di occasioni di lavoro;
7) Che
aveva contattato anche la società Seat Pagine Gialle, chiedendo di
effettuare la dovuta rettifica, ma detta società comunicò che tutte le
rettifiche dovevano essere richieste dal gestore telefonico;
8) Che
la Telecom Italia spa continuava ad assicurare di aver provveduto alla
rettifica, ma negli elenchi continua ad essere stampato il titolo di
architetto e l’indirizzo errato;
9) Che
aveva inoltrato alla C.C.I.A.A. di Caserta richiesta di tentativo di
conciliazione, ma, quantunque la Telecom Italia spa avesse accettato il
tentativo, non era stata mai fissata la data dell’esperimento;
Tutto
ciò premesso, chiedeva dichiararsi la Telecom Italia spa responsabile
dell’illecito dedotto in giudizio e, per l’effetto, condannarla alla
rettifica a proprie spese negli elenchi cartacei ed elettronici delle
“Pagine Bianche” ed al risarcimento del danno quantificato in €
2.500,00 oltre alle spese di causa.
Si
costituiva tempestivamente la Telecom Italia spa a mezzo del proprio
procuratore, il quale, preliminarmente, eccepiva l’improcedibilità e
l’inammissibilità della domanda attorea per violazione dell’art. 3 n. 1
della delibera n. 182/02/Cons. per mancato esperimento del tentativo di
conciliazione innanzi al Corecom e, nel merito, chiedeva dichiararsi
l’infondatezza della domanda ed il suo rigetto, con vittoria di spese.
All’udienza
di trattazione del 4 aprile 2006 il procuratore della convenuta Telecom
Italia spa, oltre a ribadire la propria eccezione preliminare di
improcedibilità ed improponibilità della domanda, sollevava anche
eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, affermando
che l’utenza telefonica trovavasi nel comune di Caserta e non di
Vairano Patenora.
L’attore si opponeva a tutte le eccezioni,
affermandone l’infondatezza e l’improponibilità. Questo Giudice,
pertanto si riservava di decidere sulle eccezioni preliminari sollevate
dalla convenuta. Con ordinanza pronunziata fuori udienza depositata il
10 maggio 2006 respingeva tutte le eccezioni. Successivamente la causa
veniva istruita attraverso l’esame della documentazione depositata
dalle parti nei rispettivi fascicoli.All’udienza
del 19 dicembre 2006, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla
base della documentazione depositata, senza necessità di alcuna
ulteriore attività probatoria, per altro mai richiesta da nessuna delle
parti, il Giudice invitava i procuratori costituiti a precisare le
conclusioni ed a discutere, riservandosi la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il
Giudicante premette che la decisione del presente procedimento è
pronunciata secondo diritto alla luce di quanto disposto dal D.L. n. 18
dell’8.2.03, convertito in legge n. 63/03 trattandosi di controversia
derivante dai c.d. “contratti di massa”.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e come tale va accolta.
Va,
innanzitutto, disattesa l’eccezione di improcedibilità della domanda
per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
All’uopo
si osserva che l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni, con delibera
n. 182/02/CONS del 19/6/2002, ha adottato il regolamento di esecuzione
concernente la risoluzione delle controversie tra organismi delle
telecomunicazioni ed utenti, in ossequio al combinato disposto dalla
Legge 249/97 e dalla L.R. 9/02 del 1/7/02. Il predetto regolamento
prevede che gli utenti, ove intendano agire in giudizio per la
violazione di un proprio diritto, sono obbligati a promuovere
preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com.
Alla
data della domanda, però, come da notizia pubblica fornita dalla
suddetta Autorità Garante delle Telecomunicazioni sul proprio sito
www.agcom.it, erano stati abilitati soli i Co.Re.Com. della Valle
d’Aosta, Calabria, Basilicata, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Toscana,
Umbria ed Emilia e Romagna e la stessa Autorità Garante delle
Telecomunicazioni riteneva che gli utenti, in alternativa, avessero la
facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi
alle Camere di Commercio territorialmente competenti.
A
parere di questo Giudice, in mancanza di apposito organismo previsto
dalla legge, tale facoltà, fino alla regolare costituzione dei
Co.Re.Com., può essere certamente esercitata davanti all’Ufficio del
Giudice di Pace territorialmente competente, attesa la peculiarità
della funzione conciliativa affidata dalla legge a detto organo
giudiziario.
Ad ogni buon fine l’attore ha regolarmente proposto
il tentativo di conciliazione davanti alla Camera di Commercio di
Caserta, che, in data 23 gennaio 2006 trasmetteva la nota prot. 4169,
con la quale avvertiva la disponibilità della Telecom Italia spa ad
esperire il tentativo di conciliazione, ma riferiva che l’esperimento
sarebbe stato effettuato solo dopo la nomina del conciliatore e
l’organizzazione dell’ufficio.
E’ evidente che tale procedura non
può ritenersi regolare ed ortodossa, in quanto l’ente adito avrebbe
dovuto immediatamente provvedere alla convocazione delle parti, ma, non
avendolo fatto per mancanza di idonea organizzazione, ha implicitamente
dichiarato di non essere in condizioni di esperire il tentativo, che
può ritenersi comunque esperito senza alcun risultato con la sola
richiesta formulata dall’attore.
Non
è meritevole di accoglimento nemmeno l’eccezione di incompetenza per
territorio sollevata dalla convenuta. All’uopo osserva questo Giudice
che, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’incompetenza territoriale fuori
dai casi previsti dall’art. 28, deve essere eccepita, a pena di
decadenza, nella comparsa di risposta o, più in generale, nel primo
atto difensivo e si ha per non proposta ove non contenga l’indicazione
del giudice che si ritiene competente.
Il convenuto, però, non ha
sollevato alcuna eccezione di incompetenza territoriale nella comparsa
di costituzione e risposta depositata in Cancelleria prima del giudizio
e, comunque, a verbale, ha omesso di indicare il foro che egli ritiene
competente, per cui l’eccezione non può essere accolta.
Nel
merito si osserva che la qualifica di “avvocato” affermata dall’attore,
pur non emergendo da alcuna documentazione o atto probatorio, quale ad
esempio la copia del contratto di utenza telefonica, non è stata mai
posta in discussione dalla convenuta, la quale, di converso, non ha
fornito, a propria giustificazione, alcuna prova che l’utenza fosse
stata richiesta con il titolo di architetto e non di avvocato.
Acclarata
tale circostanza, appare certamente fondata la pretesa dell’attore di
apparire negli elenchi telefonici cartacei ed elettronici (Pagine
Bianche) con l’indicazione del titolo professionale da lui posseduto,
per cui sarò obbligo della convenuta Telecom Italia spa porre in essere
tutti gli adempimenti necessari per correggere la descrizione
dell’utenza, comunicando alla società editrice degli elenchi telefonici
l’esatta denominazione, il titolo accademico di “avvocato” e
l’indirizzo ove è ubicata l’utenza telefonica n. 0823/xxxxxx.
Per
quanto attiene, invece, la richiesta di risarcimento danni formulata
dall’attore per presunte contrazioni delle proprie occasioni di lavoro,
ritiene questo Giudice che la domanda non possa trovare accoglimento,
non avendo l’attore fornito alcuna prova della natura e della
quantificazione di essi.
Il
primo profilo di pregiudizio economico (c.d. danno emergente) avrebbe
richiesto una prova documentale della contrazione dei compensi
professionali, valutata con riferimento, quanto meno, al periodo
2004/2005, che non è stata data dall’attore.
Quanto al danno da
lucro cessante, si versa nell’ambito di mere aspettative di un futuro
incremento dell’attuale avviamento professionale dell’attività di
legale, che, attesa la loro assoluta virtualità, tenuto conto che il
nominativo dell’attore è inserito nelle “Pagine Bianche” destinate
normalmente alla ricerca degli utenti privati, non possono, allo stato,
configurare una lesione irrimediabile delle aspettative dell’attore.
A
ciò va aggiunto che l’inserimento del nominativo di aziende/imprese
commerciali/professionisti nell’Elenco Pagine Bianche non riveste,
nella normalità, alcuna finalità pubblicitaria, come invece accade per
le “Pagine Gialle” e le “Pagine Utili” (dove il nominativo e l’utenza
telefonica vengono pubblicati non in ordine alfabetico bensì con
riguardo alla categoria produttiva/commerciale o di servizi di
appartenenza).
Alla luce delle su esposte argomentazioni, va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni formulata dall’attore.Motivi
di opportunità, determinati dalla parziale soccombenza, consentono
disporre la compensazione tra le parti per la metà delle spese di
giudizio.
P. Q. M.
il
Giudice di Pace di Teano, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta da Tizio contro la società Telecom Italia spa, ogni ulteriore
istanza, eccezione e deduzione reietta, così decide:
1. Accoglie
parzialmente la domanda e, per l’effetto condanna la società Telecom
Italia spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore a
provvedere a proprie spese all’immediata correzione degli elenchi
telefonici cartacei ed elettronici “Pagine Bianche” provincia di
Caserta, rettificando la descrizione dell’utenza telefonica n.
0823/xxxxxx attualmente riportata come “… arch. …., Via ….” in “… avv. … Via …”;
2. rigetta la domanda attorea relativamente al preteso risarcimento dei danni, perché non provati;
3. liquida
le spese di giudizio sulla base degli onorari della tariffa
professionale forense vigente in € 466,50 di cui € 220,00 per diritti,
€ 122,50 per onorari, € 42,81 per spese forf. 12,50% ed € 81,19 per
spese esenti, che, tenuto conto della parziale soccombenza, pone a
carico della Telecom Italia spa nella misura di € 233,25 pari alla metà
di ciascuna voce, oltre IVA e cpa sulle somme imponibili, con
attribuzione all’avv. … antistatario.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Teano addì 20 febbraio 2007