Elezioni: turbare l’attività del seggio è reato
la regolarità, integra il reato di interruzione di un pubblico servizio
di cui all’articolo 340 del Codice penale. E non importa il tipo di
operazione elettorale, cioè di scrutinio o di verbalizzazione, che si
va ad intralciare perché il dolo del delitto di esame è generico e non
richiede nessuna specifica finalità: basta la consapevolezza e la
volontà di interrompere o turbare l’attività o il servizio pubblico.
Già, perché anche il servizio elettorale è servizio pubblico e, quindi,
ha quella natura indicata dall’articolo 340 del Codice penale. Lo ha
chiarito la Cassazione nella sentenza 9074/10 con cui ha confermato la
condanna per il reato in esame nei confronti di un candidato alle
elezioni comunali, entrato con alcuni suoi sostenitori nel seggio a
scrutinio completato, che aveva contestato con veemenza al presidente
dello stesso l’eccessivo numero di schede di cui aveva deciso
l’annullamento, così interrompendo per alcuni minuti – fino
all’intervento della forza pubblica – le operazioni di redazione dei
verbali elettorali. Nel respingere il ricorso dell’imputato, infatti,
la Suprema corte ha sottolineato che per la configurazione
dell’articolo 340 del Codice penale non rileva solo il fatto che il
servizio sia stato materialmente interrotto, per un breve (o lungo)
lasso di tempo, essendo sufficiente che siano turbati la regolarità di
un ufficio o di un servizio pubblico. Non solo. «Decisivo è che
l’attività del seggio – si legge nella sentenza – è stata indebitamente
disturbata, alterata e impedita, indipendentemente dal carattere
essenziale o accessorio dei singoli atti delle operazioni che si
svolgevano in quel seggio in quel momento».