Emergenza-rifiuti: inutile andare dal giudice di pace a chiedere i danni morali, tanto decide il Tar
La “munnezza” di Napoli? Spetta al Tar. Niente da
fare per il cittadino che sceglie la “scorciatoia” del giudice di pace
sotto casa per chiedere il danno alla persona, visto che paga la Tarsu
ma le strade sono piene di rifiuti con grandi rischi per la salute. È
quanto emerge dall’ordinanza 24598/09, emessa dalle Sezioni unite
civili della Cassazione.
Il caso
Il contribuente chiama in causa
il Comune in cui risiede, un paesone dell’entroterra partenopeo,
insieme con la Regione, la Protezione civile e il commissario
straordinario per i rifiuti in Campania. E vuole che a celebrare il
processo sia il giudice di pace locale. In molti, nei giorni
dell’emergenza, si sono rivolti al magistrato onorario per ottenere il
risarcimento del danno che un tempo si chiamava “esistenziale” (la
sentenza “spartiacque” è quella 26972/08 della Cassazione). La tesi è
chiara: i cumuli di spazzatura rischiano di diffondere malattie, c’è in
gioco il risarcimento di un danno alla persona e la decisione spetta al
giudice ordinario ex articolo 33 del D.Lgs 80/1998. Prevale invece il
Comune che in pendenza del giudizio propone il regolamento preventivo e
ora ottiene la declaratoria di giurisdizione del Tar. È vero, il
contribuente paga la Tarsu ma nulla ottiene in cambio: l’immondizia in
quei giorni arriva al primo piano. La raccolta dei rifiuti, però, è un
servizio pubblico e ogni lite rientra nella categoria «rapporti
individuali di utenza»: anche se il cittadino chiede il ristoro del
danno, la controversia spetta al giudice amministrativo perché investe
il potere di organizzare la raccolta da parte dell’ente preposto. Né
esiste nell’ordinamento un principio che riserva al giudice ordinario
la tutela dei diritti protetti dalla Costituzione. Insomma, anche per
le future emergenze, è inutile intasare gli uffici del Gdp.