Emergenza rifiuti. Risarcimento danni – Responsabilità della P.A.
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REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
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nella causa iscritta al n. 8477/07 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell’udienza del 22.2.2008, vertente:
T R A
>>SEMPRONIO, nato a Caserta il … ed ivi residente alla via …., elettivamente domiciliato in Caserta …, presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; -attore-
E
>>COMUNE DI CASERTA, in persona del Sindaco p. t., elettivamente domiciliato in Caserta …, presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e delibera Dirig. n. … del 3.10.2007; -convenuto in riconvenzionale-
NONCHE’
>>REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall’Avv. … dell’Avvocatura Regionale per procura generale alle liti rep. n. … del 17.9.2002 e con esso elettivamente domiciliato in Caserta …, presso lo STAP Ecologia; -convenuta-
NONCHE’
>>COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI, in persona del l.r.p.t., rappre-sentato, difeso ed elettivamente domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; -convenuto-
NONCHE’
>>SACE Servizi per l’Ambiente S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. … per procura gene-rale alle liti per atto Notar Txx del 13.2.2007, rep. n. …, racc. …., con l’Avv. …, tutti elettivamente domiciliati in Caserta …, presso lo studio dell’Avv. …; -convenuta-
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CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Sempronio, rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva il Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., nonché la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., nonché il Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, in persona del l.r.p.t., nonché la Sace S.p.A., in persona del l.r.p.t., dinanzi a questa Giustizia, per ivi sentir: a) Dichiarare i convenuti per le rispettive responsabilità, violazioni ed inadempimenti, esclusivi colpevoli dei danni, dei disagi, disservizi, emergenza rifiuti, farsa e bluff della raccolta differenziata, pericoli ambientali ed igienico-sanitari, in quanto soggetti a cui spetta la salvaguardia e la pulizia dell’ambiente, che la conservazione del territorio urbano e lo smaltimento dei rifiuti; b) Condannare, in solido o in alternativa, le medesime parti convenute, al rispettivo e proporzionale risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, alla vita da relazione, all’immagine, nonché ai disagi e usurpazione del tempo impie-gato ad eseguire la raccolta differenziata, rilevatasi invece uno scandaloso bluff e flop, nessuno escluso, in via equitativa e nei limiti della somma di € 1.032,32, somma comprensiva della ulteriore, sempre a titolo risarcitorio, di una ulteriore somma calcolabile come parametro simile a quella versata dall’attore all’Ente impositore in virtù della cd. Tarsu e ultimo relativo aumento del 38% per un servizio di cui non ha fruito. Il tutto sempre e comunque, nei limiti della competenza equitativa del giudice adito. c) condannare le convenute alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1) l’art. 21 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 21, cd. Decreto Ronchi, in merito alle competenze degli Enti pubblici, in tema di smaltimento dei rifiuti stabiliva: a) i Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità stabiliscono una serie di competenze, che elencava; b) sono di competenza delle Regioni la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti; la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti; l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti; l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 2) da oltre due anni, tutto ciò, in Campania e nel Comune di Caserta non avveniva più poiché la raccolta dei rifiuti, an-ziché essere quotidiana, aveva cadenza mensile. Anche la strada in cui era ubicata l’abitazione dell’attore risulta essere una discarica a cielo aperto. Nelle adiacenze dei cassonetti, permanevano in bella mostra rifiuti e materia-li di risulta e scarico di ogni tipo; 3) i rifiuti rendevano impraticabile l’uso dei marciapiedi comportando ogni genere di danneggiamento della quotidianità del cittadino, di intralcio al traffico, di danno alla salute, all’immagine ed alla vita da relazione di ogni cittadino; 4) spesso i cittadini, nel tentativo di porre rimedio al maleodore ed alle disa-strose condizioni igieniche, incautamente incendiano i cassonetti, provocando la combustione di tali materiali, esalazioni di diossina, veleni a cielo aperto perché trattasi di sostanze altamente cancerogene; 5) l’istante era quindi costretto a convivere quotidianamente con sporcizia ed inquinamento ambientale, causa la perenne emer-genza rifiuti; a respirare aria maleodorante provenienti dai cumuli di rifiuti e feci animali; ad inalare sgradevoli e nocive esalazioni dai cassonetti stracolmi; a lasciare i rifiuti materialmente a terra, nei pressi dei cassonetti; 6) la mancata raccolta dei rifiuti aveva, inoltre, provocato un incredibile aumento di pulci, pidocchi e parassiti, veicoli di malattie di ogni tipo, di infezione che non risparmiano neanche i plessi scolastici; 7) da oltre due anni, la città era stata invasa dai ratti; 8) la situazione non accennava a migliorare; 9) a causa dell’insopportabile inquinamento atmosferico del territorio, l’istante aveva riportato lesioni e danni personali e patrimoniali, diretti ed indiretti, all’immagine ed alla vita da relazione, non potendo tranquillamente uscire di casa, non potendo liberamente pas-seggiare per strada data la montagna dei rifiuti che occupavano i marciapiedi; 10) la situazione era ormai degenerata dal 2005; 11) a fronte di tale disastro, il Comune di Caserta, con deliberazione n. 255 del 30.3.2006, ave-va addirittura previsto, per il 2006, un aumento del 38% detta Tarsu rispetto all’anno precedente; 12) la Regione Campania e l’unica regione in Italia a non aver adottato e realizzato un piano di smaltimento dei rifiuti ed a non aver creato gli impianti previsti dalla legge sullo smaltimento dei rifiuti ed è l’unica regione ad essere stata com-missariata per la gestione dei rifiuti; l’unica a spedire i rifiuti in Germania, con enormi costi a carico dei contribuenti, l’unica ad aver speso milioni di euro in consulenze, commissioni, accordi e risultati tampone protrattisi sine die, senza risolvere il problema di che trattasi.
Si costituiva la Sace Servizi per l’Ambiente S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva: in via preliminare, a) rigettare la domanda perché improponibile, improcedibile ed inammissibile anche per incompetenza del giudice adito; b) in via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sace S.p.A.; in subordine e nel merito, a) dichiarare la domanda attrice nei confronti della Sace S.p.A. infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata; b) condannare l’attore a rifondere alla Sace S.p.A. le spese di lite.
Si costituiva, altresì, il Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che impugnava la domanda attrice, spiegava domanda riconvenzionale e chiedeva: 1. accogliersi le eccezioni processuali preliminari formulate in premessa; 2. nel merito, previa autorizzazione alla chiamata in causa della Fibe/Fibe Campania S.p.A., si accolga la spiegata domanda riconvenzionale per i danni patrimoniali e morali su-biti a causa del suo inadempimento contrattuale, come in premessa quantificati; 3. Vinte le spese di giudizio.
Si costituiva, inoltre, la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come in epigra-fe, e chiedeva: A) in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e ritenere sussistente la Giurisdizione della Commissione Tributaria territorialmente competente e/o la giurisdizione del T.A.R., quanto meno per quel che attiene la lamentata violazione delle norme regolatrici dei rapporti intercorrenti tra i cittadini e la P.A., in ordine al presupposto comportamento omissivo del rispetto delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede; B) in via pregiudiziale e subordinata, dichiarare la propria incompetenza per materia e/o funzionale; C) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania; D) in via ulteriormente preliminare, dichiarare l’azione inammissibile e/o nulla per difetto dell’atto di citazione del requisito essenziale della esatta determinazione dell’oggetto della domanda; E) nel merito, rigettare in toto la domanda e, nel caso di ammissione delle avverse richieste istruttorie, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sulle medesime circostanze, con espressa riserva di meglio dedurre, richiedere, modificare e articolare capitoli di prova anche a se-guito del comportamento processale dell’istante e degli altri convenuti.
Si costituiva, infine, il Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, in persona del l.r.p.t., rap-presentato e difeso come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva: a) in via preliminare, previo riconoscimento della nullità della notificazione dell’atto di citazione, riunire le cause analoghe e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Am-ministrazione Statale; b) sempre in via preliminare, dichiararsi il difetto di giu-risdizione del G.O. per essere competente il giudice amministrativo o il giudice tributario; c) nel merito, comunque, dichiarare l’inammissibilità e l’infondatezza di ogni pretesa avversaria. Vinte le spese.
In istruttoria, venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali.
Alla prima udienza di comparizione (5.10.2007), il procuratore dell’istante riduceva la domanda al solo risarci-mento dei danni.
Il G.I. si riservava e, in data 8.10.2007, a scioglimento della riserva, emetteva ordinanza della quale si farà cenno di seguito, in motivi della decisione.
La causa veniva introitata in decisione sulla scorta delle risultanze istruttorie, della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Al fine di rimuovere qualsivoglia incertezza in ordine alle eccezioni sollevate dalle parti convenute, sul difetto di giurisdizione e sulla presunta incompetenza per materia di questa Giustizia, é opportuno, preliminarmente, ri-chiamare l’ordinanza resa dal decidente, in data 8.10.2007, a scioglimento della riserva formulata all’udienza di prima comparizione.
Il citato provvedimento così recita testualmente:
“- Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 5.10.2007;
– Letti gli atti ed i documenti di causa, nonché le richieste formulate dalle parti a verbale di causa;
– Rilevato che parte istante, all’udienza di prima comparizione, ha dichiarato, a verbale di causa, di ridurre la domanda al solo risarcimento del danno;
– Ritenuto, quindi, che vertendosi in tema di risarcimento di danni di natura personale sussiste la competenza del giudice ordinario, anche nell’ipotesi in cui la responsabilità dannosa dovesse essere ascritta alla P.A.;
– Attesa, nello stesso senso, la sentenza Cass. civ., SS.UU., 20.10.2006, n. 22521, secondo cui: “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 – con la quale è stata dichiarata (anche) la parziale illegittimi-tà costituzionale dell’art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell’Amministrazio-ne, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l’inosservanza da parte della P.A., nella sistema-zione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un “facere”, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, bensì u-n’attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del “neminem laedere”.
– Residuando che, per effetto della riduzione della domanda introduttiva, di cui si è detto sopra, limitata al solo ri-sarcimento danni, non è più in discussione l’eccepito difetto di giurisdizione, per essere ritenuto competente, da un lato, il giudice tributario ovvero, per altro verso, il giudice amministrativo;
– Considerati insussistenti i presupposti per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della FIBE/FIBE Cam-pania S.p.A., come richiesto dal convenuto Comune di Caserta, né può essere disposta la riunione dei giudizi, almeno in questa fase, come richiesta dall’Avvocatura dello Stato per il Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, mancando il numero di R..G. dell’altra causa eventualmente connessa, né è noto il nomi-nativo dell’attore di quest’ultima;
– Ritenuta, altresì, inconsistente la richiesta della Regione Campania, secondo cui la riduzione della domanda in-troduttiva, formulata da parte attrice in sede di prima comparizione, deve essere accettata da tutte le parti in cau-sa. Tale criterio, infatti, non si rinviene in alcuna norma di diritto processuale;
– Infine, pur condividendo l’eccezione di nullità della notifica dell’atto introduttivo, avvenuta presso la Struttura Commissariale Straordinaria di Governo e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in violazione dell’art. 11 del R.D. 1611/33, deve convenirsi che tale nullità risulta sanata dall’avvenuta costituzione in giudizio, così come affermato dalla stessa Avvocatura dello Stato; P. Q. M. Rigetta le proposte eccezioni sul difetto di giurisdi-zione di questa Giustizia; Rigetta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della FIBE/FIBE Campania S.p.A., come formulata dal convenuto Comune di Caserta. Rigetta la richiesta della Regione Campania in ordine alla pretesa che la riduzione della domanda, proposta da parte attrice in sede di prima comparizio-ne, debba essere accettata da tutte le parti in causa”.
Il provvedimento in parola, per quanto in esso chiaramente riportato ed in virtù della riduzione della domanda attorea, limitata al solo risarcimento del danno, come chiesto dall’istante all’udienza di prima comparizione, deve ritenersi risolutivo delle contestazioni delle parti convenute, in ordine all’ar-gomentato difetto di giurisdizione e/o alla dedotta incompetenza per materia o funzionale, ovvero alla nullità dell’atto di citazione, come eccepito dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Sul piano sostanziale, si consideri che nell’atto introduttivo non si rinviene alcuna espressa richiesta di restituzio-ne della tassa sui rifiuti solidi urbani pagata dall’istante ed il richiamo all’aumento della Tarsu, operata dal Comu-ne di Caserta nella misura del 38%, non costituisce (ne è chiesta) la revoca della conseguente delibera adottata dalla G.M. di Caserta.
In concreto, il richiamo alla Tarsu, riportato nell’atto di citazione, si riferisce ad un’ipotesi di liquidazione dell’invocato danno che, ai fini della sua quantificazione, il giudice possa tener conto – come parametro – della medesima tassa nella misura già pagata dall’istante, ma non può essere interpretata quale richiesta di restituzione delle somme pagate a tale titolo.
In altri termini, in specie, non si tratta di opposizione ad ingiunzione di pagamento della tassa sui rifiuti solidi ur-bani, né di impugnativa verso un qualsivoglia atto amministrativo, adottato dagli Organi Comunali e/o Regionali, del quale è chiesta la declaratoria di nullità ovvero la revoca di esso, dove, in tale ipotesi, sussisterebbe l’eccepito difetto di giurisdizione, per essere rispettivamente competenti il giudice tributario e/o il giudice ammini-strativo.
Si tratta, invece, obiettivamente, di una richiesta risarcitoria che trae origine da “comportamenti” omissivi e colpo-samente inerti della P.A., sapientemente rappresentati nell’atto introduttivo, in virtù dei quali sono residuati danni all’istante, rientranti questi, senza alcun dubbio, nell’ambito del principio del neminem laedere e, dunque, suscet-tibili di tutela dinanzi al giudice ordinario.
Sicché, anche l’eccezione di incompetenza per materia di questa Giustizia per essere competente il Tribunale, è assolutamente priva di pregio giuridico, poiché il limite di valore della causa rientra nella disciplina di cui al 1° comma, dell’art. 7, c.p.c. e contenuta per la decisione secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c..
Nel merito, dunque, al di là dei mezzi istruttori espletati, dove i testi escussi hanno riferito circostanze di fatto sulla questione dei rifiuti, comunemente note, ritiene il decidente obiettivamente utile un breve excursus sulle vicende che hanno caratterizzato “l’emergenza rifiuti” in Campania ed a Caserta, riprendendo, in parte, alcuni dati rin-venibili su appositi siti internet.
Questo triste scenario si ripropone oramai, periodicamente, sin dal 1994. In queste occasioni, e per alcune settimane, i rifiuti solidi urbani non sono raccolti perché le aree di sversamento sono sature, poste sotto sequestro dalla magistratura perché fuorilegge o bloccate da manifestanti che vivono nei loro paraggi. Il risultato è la pre-senza per le strade della regione, soprattutto a Napoli ed a Caserta, di cumuli disordinati e malsani di rifiuti che creano gravi rischi igienico-sanitari per le popolazioni.
Quando, come purtroppo spesso accade, i rifiuti sono dati alle fiamme dai cittadini esasperati, si verificano dan-nosissimi (ancor più della creazione di una discarica) emissioni di diossina e casi di intossicazione.
Le discariche abusive e gli incendi di rifiuti, soprattutto nell’hinterland casertano, stanno creando grossi problemi anche per ciò che concerne la salubrità delle produzioni agroalimentari (compresa la prestigiosa mozzarella di bufala campana).
Quello che succede in questi giorni era ampiamente prevedibile ma c’è voluta una vera e propria guerriglia urba-na a Pianura (NA) e due richiami ufficiali dell’Unione Europea per far capire che il problema non può essere se-dato per poi riesplodere più vigoroso che mai.
Il Governo ha nominato l’ennesimo commissario straordinario che stavolta è l’ex capo della Polizia italiana, Gianni De Gennaro, che prova ad intervenire dove hanno fallito i suoi predecessori come Cimmino (durato nemmeno una settimana) o Bertolaso.
Prima mossa: chiamato l’Esercito che dal kosovo si è trovato a fronteggiare manifestanti sfiniti e roghi di qualsiasi tipo. Nel frattempo è stata chiesta la disponibilità a tutti i Governatori italiani per sversare immondizia negli im-pianti di varie Regioni.
Lo scenario desolante peggiorava di giorno in giorno e la situazione era ampiamente nota, sia a Napoli e provincia che in terra di lavoro (CE), dove cumuli di rifiuti fiancheggiavano la Reggia e costringevano alla chiusura l’Università e talune scuole e diventava persino arduo aprire le saracinesche dei garages, dove l’immondizia ostacolava la viabilità.
Dal giorno del suo incarico, De Gennaro è riuscito ad aprire solo una delle discariche stabilite, Ferrandelle. Intoppi burocratici tengono sospesi gli unici due siti di compostaggio campani, mentre evidenti pericoli ambientali han-no fatto desistere il supercommissario sull’apertura di località Tre Ponti nei pressi di Montesarchio.
Le cause principali alla base dell’emergenza rifiuti in Campania sono individuate nei ritardi di pianificazione e di preparazione di discariche idonee avvenute solamente dal 2003, nell’inappropriato trattamento dei rifiuti nei sette impianti di produzione di CDR (combustibile derivato dai rifiuti), gestiti e posseduti da società del Gruppo Impregilo (né il combustibile da rifiuto in uscita rispetta le specifiche che consentano di bruciarlo in sicurezza in un ince-neritore, né la frazione organica è sufficientemente stabilizzata da poter essere utilizzata per ripristini ambientali e quindi viene comunque inviata in discarica), nei ritardi nella pianificazione e nella costruzione di inceneritori, sui progetti in essere, finalizzati ad una maggiore tutela dell’ambiente, ostruzioni ai piani della Regione da parte della popolazioni di alcuni territori e anche da parte, verosimilmente, della criminalità organizzata, ritardi nella pianifi-cazione e nella costruzione di impianti di compostaggio della frazione organica dei rifiuti proveniente da raccolta differenziata, ancora inattuata o quasi.
Dal 1994 fino ad oggi, ripetendosi in più periodi, i rifiuti solidi urbani non sono raccolti perché le aree di smaltimento sono sature, in alcuni casi poste sotto sequestro o bloccate da manifestanti locali, che ne rifiutano la presenza nei pressi delle loro abitazioni. Il risultato è la presenza per le strade della regione, soprattutto nel napoletano e nel casertano, di cumuli disordinati e malsani di rifiuti che creano gravi rischi igienico-sanitari per le popo-lazioni locali, oltre a diversi problemi di ordine pubblico.
Quando i rifiuti sono dati alle fiamme dai cittadini esasperati, si verificano emissioni di diossina e casi di intossi-cazione.
Le discariche abusive e gli incendi di rifiuti, soprattutto nelle campagne del casertano ed anche in città, stanno creando grossi problemi per quel che concerne la salubrità delle produzioni agroalimentari. Infatti, proprio per questo motivo la vendita di alimenti caseari, della Campania, è diminuita significativamente.
La Protezione Civile, nel 2004, ha commissionato uno studio scientifico sulle conseguenze sanitarie della mancata gestione dei rifiuti in Campania ad un team di specialisti composto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Centro Europeo Ambiente e Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania e dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente.
L’analisi dei dati epidemiologici raccolti tra il 1995 al 2002 hanno consentito ai ricercatori di mettere in correlazio-ne diretta i problemi osservati sulla salute pubblica con la mancata gestione del ciclo dei rifiuti urbani e con la presenza di discariche abusive, gestite dalla criminalità organizzata, dove sono stati versati enormi quantitativi di rifiuti industriali, provenienti presumibilmente dall’Italia settentrionale e dall’estero.
In particolare è stato misurato un aumento del 9% della mortalità maschile e del 12% di quella femminile, nonché l’84% in più dei tumori del polmone e dello stomaco, linfomi e sarcomi, e malformazioni congenite.
Nel gennaio 2008, a seguito dell’ennesima emergenza, la Procura della Repubblica di Napoli ha avviato un’in-chiesta per epidemia colposa.
Dalla “munnezzopoli” di Taverna del Re, dove grazie a mille proroghe sono stipate milioni di “ecoballe”, a Pignataro Maggiore (CE), dove il sito individuato è distante pochi metri dalla falda acquifera, passando per Carinola (CE) ed altre località napoletane, come Poggioreale e Pianura, la mobilitazione per la difesa della salute e dell’ambiente è permanente e non si china nemmeno nei confronti di uno stato determinato, talvolta con appa-rati repressivi.
Da tutto quanto precede, non può revocarsi in dubbio che il problema dell’emergenza rifiuti è stato per troppi anni negletto. A ciò aggiungansi le varie esternazioni dicotomiche di questo o quel politico che, evidentemente, non lasciano ben sperare nel ritorno alla normalità in tempi brevi, con il prelievo quotidiano dai cassonetti con la raccolta differenziata.
Infatti, non si sa, a tutt’oggi, quanto tempo ancora durerà il disastro dei rifiuti sparsi sulle vie cittadine.
Per altro verso, come riportato da vari siti Internet, in particolare dall’Osservatorio prezzi e tariffe 2007, prendendo a base un appartamento per civile abitazione, classe A2, con superficie di 100 mq, si scopre che, ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani per l’anno 2006, Caserta è il capoluogo di provincia più caro in Italia, con una imposi-zione annua per Tarsu di € 393,00, seguita da Enna con € 348,00, da Siracusa con € 323,00, ecc., mentre Napoli é al decimo posto con un’imposizione di € 283,00.
Le Città più virtuose ed economiche risultano, invece: Reggio Calabria € 95,00; Isernia € 109,00; Pordenone € 115,00; Brescia € 119,00 e Viterbo € 118,00.
Il dato è, ovviamente, in questa sede, privo di significato giuridico, ma dimostra che nei luoghi dove persiste il problema della disastrosa emergenza rifiuti, stranamente, l’imposizione per Tarsu è notevolmente più elevata ri-spetto alle città nelle quali tali problematiche non esistono.
In tale prospettiva, indipendentemente da quest’ultima annotazione che, come si è detto, nulla rileva sul piano giuridico, deve riconoscersi che l’istante ha subito danni per i quali è meritevole di tutela e, dunque, ha diritto al relativo risarcimento, la cui quantificazione, operata dal decidente in via equitativa, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c., è determinata in complessivi € 500,00, tenendo, evidentemente, anche conto dell’articolazione della doman-da introduttiva sul punto.
Per tale ultimo profilo, vanno, quindi, valutate le posizioni dei singoli convenuti, al fine di rinvenire a carico di cia-scuno di essi le corrispondenti responsabilità risarcitorie.
La Sace S.p.A., in particolare, è chiamata a svolgere, sostanzialmente, la funzione di trasporto dei rifiuti, con prelievo dai cassonetti situati nelle varie aree cittadine e zone limitrofe, per lo scarico, dei medesimi rifiuti, nei centri di raccolta o di smaltimento, ad essa indicati dal committente Comune di Caserta.
Ed allora, venuti meno tali centri, è naturalmente sospesa l’attività della Sace S.p.A., senza che ad essa possa essere mosso alcun addebito, in relazione alla pretesa risarcitoria azionata.
Per il Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, deve ricordarsi che l’emergenza di che trat-tasi è stata dichiarata con DPCM 11.2.94, ai sensi della L. 225/92, per “fronteggiare l’evento che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari”. Da ultimo prorogato fino al 31.12.2007 con DPCM del 25.1.2007 ed ancora fino al 31.5.2008, sempre con DPCM del 20.1.2008, dove, com’è noto, Commis-sario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti è stato nominato il Prefetto Gianni De Gennaro.
Sulla Struttura Commissariale di Governo, dunque, non è rinvenibile alcuna diretta responsabilità nella causazio-ne della drammatica situazione dei rifiuti in Campania e nel Casertano, poiché la sua competenza si sostanzia in interventi di sostegno (sull’emergenza determinata da altri soggetti) diretti alla soluzione dei problemi si smaltimento, a valle della raccolta dei rifiuti sul territorio, quali i centri di raccolta e/o di confezionamento delle ecoballe, di incenerimento, dei termovalorizzatori e quant’altro, in affiancamento agli Enti deputati istituzionalmente a provvedere in materia, anche se munito di ampi poteri, anche finanziari, ma questi discendono dalla gravità assoluta della situazione determinatasi.
Alla stregua di tali considerazioni, alcuna responsabilità diretta, nella vicenda che ci occupa, può essere ascritta al Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti.
Pertanto, le responsabilità di che trattasi vanno attribuite, in solido, a carico del Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., (la cui richiesta di chiamata in causa della Fibe/Fibe Campania S.p.A. è stata rigettata, già con la ricordata ordinanza, resa dal G.I. in prima udienza, poiché tale Società intrattiene, o intratteneva, con il Comu-ne di Caserta, un rapporto interno e, dunque, esso Comune potrà, ove ritenuti sussistenti i presupposti, agire in regresso nei confronti della detta Società), ed a carico della Regione Campania, in persona del Presidente p.t..
L’orientamento del decidente trova tranquillizzante conforto nel dettato di cui al D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 (in suppl. ord. G.U. del 15.2.1997, n. 38), avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, abrogato dall’art. 264, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, dove lo stesso articolo (264), alla lett. i) statuisce espressamente: “Al fine di assicurare che non vi sia al-cuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad ap-plicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”.
Ed allora, l’art. 1 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, ai commi 1 e 2, così recita: “1. Il presente decreto disciplina la gestio-ne dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve le disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunita-rie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 2. Le Regioni a statuto ordinario regolano la ma-teria disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione”.
In particolare, poi, in tema di competenze delle Regioni, l’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 22/97, dispone che: “Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto: a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le Province ed i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22; b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta diffe-renziata di rifiuti urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti; c) l’ela-borazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate; d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti; e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il Regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; g) la delimitazione in deroga all’ambito provinciale, degli am-biti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione dei pro-getti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autoriz-zazione; i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad otti-mizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi; m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comu-nicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33; n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; n-bis) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare”.
Inoltre, in tema di competenze dei Comuni, l’art. 21, ai commi 1 e 2, del ripetuto D.Lgs. 22/97, statuisce che: “1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 23. 2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare: a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti ur-bani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della rac-colta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f); e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei cri-teri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualun-que natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque sog-gette a uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.
Sulla base della ricordata normativa, attesa l’inaudita situazione relativa all’emergenza dei rifiuti, oggetto della domanda attrice, non è revocabile in dubbio la sussistenza di evidenti responsabilità ascrivibili, esclusivamente ed in solido tra loro, sia alla Regione Campania che al Comune di Caserta.
Consegue che, in accoglimento della domanda introduttiva, la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., ed il Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore, Sempronio, della complessiva somma di € 500,00, oltre gli interessi legali dalla data della domanda alla data di effettivo soddisfo.
Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva sia della Sace S.p.A. sia del Commissario Straordinario di Go-verno per l’Emergenza Rifiuti.
Le spese di giudizio in favore dell’attore vanno liquidate forfetariamente e poste a carico della Regione Campania ed a carico del Comune di Caserta, in solido tra loro.
Stante la novità della controversia, le restanti spese di giudizio vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando, secondo equità, sulla domanda proposta da Sempronio, contro il Comune di Caserta, in persona del Sindaco p. t., nonché la Regione Campania, in per-sona del Presidente p.t., nonché la Sace S.p.A., in persona del l.r.p.t., nonché il Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così prov-vede:
1) Dichiara la sussistenza del diritto dell’attore al risarcimento del danno;
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto, condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., ed il Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favo-re di Sempronio, della somma di € 500,00, oltre gli interessi legali dalla data della domanda alla data di effettivo soddisfo ed oltre le spese di giudizio che liquida forfetariamente in complessivi € 400,00, oltre c.p.a.. ed I.V.A., con attribuzione al procuratore per esso costituito;
3) Dichiara la carenza di legittimazione passiva della Sace S.p.A. e del Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti;
4) Dichiara le restanti spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Si esegua nonostante gravame.
Caserta, 25 Febbraio 2008
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
Ora Basta con i soprusi Statali Giustizia quasi fatta, ma per adempire al tutto e far capire che in Italia tutti i politici ma dico tutti sono papponi, pensano solo ad ingrassare le loro tasche e ville super lussuose ma non fanno niente per i cittadini, siamo noi a pagare anche quando loro sbagliano siamo noi a pagare quando ci sono i debiti , siamo sempre noi a pagare Sempre!!!!!!!! ora basta …………..