Emersione del lavoro nero: no alla regolarizzazione dell’immigrato espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera
L’adozione di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento coattivo alla frontiera è causa ostativa alla
regolarizzazione del rapporto di lavoro dell’immigrato. Lo ricorda la
sesta sezione del Consiglio di Stato con la decisione 1475/10.
Il caso
E’ stato respinto il ricorso di
un extracomunitario contro il decreto con cui la prefettura aveva
respinto la propria domanda di emersione di lavoro irregolare perché lo
straniero era stato espulso dal territorio nazionale attraverso
l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
L’articolo 1 comma 8 del Dl 195/02, come modificato dalla legge di
conversione 222/02, stabilisce che le disposizioni sulla
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari non si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti stranieri per i quali sia stato emesso
un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la
revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive
riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, tuttavia, non può essere
disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. I consiglieri di Stato
ribadiscono, poi, che la Corte costituzionale si è già espressa in
materia ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità
dell’articolo 1 comma 8 lettera a) del Dl 195/02, convertito, con
modifiche, nella legge 222/02, nella parte in cui esclude dalla
legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari nei
cui confronti non possa essere disposta la revoca di un precedente
provvedimento di espulsione, poiché per l’esecuzione di tale atto è
stato previsto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica. Insomma: il provvedimento di allontanamento del territorio
nazionale non è revocabile quando l’immigrato sia stato allontanato dal
territorio nazionale e sia rientrato in Italia senza autorizzazione.