Ente pubblico deve pagare professionisti per progetto approvato anche se l’opera non si può realizzare
Con la sentenza n. 26193, la Corte di Cassazione ha stabilito che se un
ente pubbico (nella fattispecie una Provincia) commissiona a
professionisti la redazione di un progetto esecutivo per la
realizzazione di un un opera (nel caso di specie un Istituto
scolastico), l’omessa realizzazione dell’opera non esclude l’utilità del
progetto e l’ente deve pagare, comunque, i professionisti. L’ente
pubblico, peraltro, spiega la Corte, usa i disegni per ottenere i fondi e
ne ricava un’utilità. La sentenza è l’esito del ricorso per cassazione
della Provincia di Napoli che impugnava la sentenza della Corte di
appello con cui l’Amministrazione provinciale di Napoli veniva
condannata a pagare ad ognuno dei professionisti una somma di 55 mila
euro per l’esecuzione di un incarico di redigere un progetto esecutivo
per la realizzazione dell’Istituto Tecnico Commerciale. “Sarebbe stato
preciso onere dei tre progettisti – aveva sostenuto la Provincia in
Cassazione – accertare tale circostanza ( – l’opera progettata non era
stata costruita perchè il fondo sul quale la costruzione avrebbe dovuto
essere effettuata (di proprietà di privati) era privo di qualsiasi
collegamento con la pubblica via – ) e riferirla immediatamente all’Ente
con la diligenza professionale imposta dall’incarico affidato”. Su
ricorso per cassazione proposto dall’Amministrazione, la terza sezione
civile del Palazzaccio ha stabilito che deve escludersi che
l’amministratore possa rifiutarsi di riconoscere l’onorario ai
progettisti dell’opera, nonostante la realizzazione risulti al momento
impossibile per essere la costruzione prevista su di un fondo privato
totalmente intercluso, laddove lo stesso ente committente abbia tratta
un’utilità dalla prestazione dei professionisti, ponendola a base della
procedura per ottenere il finanziamento dell’opera e dello schema di
convenzione per l’affidamento dei lavori in concessione.