Entro il 30 aprile il rapporto biennale sulla parità uomo donna
Scade il 30 aprile 2010 il termine entro il quale le aziende che
occupano più di 100 dipendenti sono tenute a presentare all’Ufficio
Consigliera Regionale di parità territorialmente competente il rapporto
biennale sulla situazione occupazionale.
L’art. 46 del D.Lgs. n.
198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della
direttiva 2006/54/CE) prevede espressamente che le aziende pubbliche e
private che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a redigere un
rapporto, ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e
femminile di ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle
assunzione, della formazione, della promozione professionale, dei
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilità, dell’intervento della CIG, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti, della retribuzione corrisposta.
Il prossimo appuntamento scade il 30 aprile 2010 ed il biennio interessato è relativo agli anni 2008-2009.
Scopo
del rapporto è rendere accessibili le informazioni sulla situazione del
personale ed ottenere una base di conoscenze per le analisi
statistiche, per la programmazione degli interventi di azioni positive
ed il loro finanziamento e per la prevenzione delle disparità di
trattamento tra uomini e donne sul lavoro.
Soggetti interessati
Come previsto dal legislatore, non tutte le aziende sono tenute
all’adempimento biennale, ma solo quelle private che occupano più di
100 dipendenti (ossia da 101 dipendenti) e le aziende pubbliche
(imprese a partecipazione statale; aziende autonome dello Stato;
aziende regionali e degli enti locali; Aziende Sanitarie Locali; enti
autonomi di gestione che amministrano le partecipazioni statali; enti
pubblici economici).
Per la verifica dell’organico occorre fare
riferimento all’intera forza aziendale a qualunque titolo occupata alla
fine del biennio (per il prossimo adempimento la verifica va fatta
quindi al 31 dicembre 2009).
Devono essere computati non solo
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ma
anche: apprendisti, contratti di inserimento, dirigenti, CFL nella
P.A., part time, lavoratori a tempo determinato, ecc.
Compilazione e trasmissione del rapporto
Per la compilazione del rapporto può essere utilizzato un apposito
software reperibile sia sul sito della Consigliera nazionale di parità
che nei singoli siti regionali.
Per le modalità di redazione del
rapporto si fa ancora riferimento al DM 17/07/1996, non essendo
intervenuti nuovi provvedimenti.
Il rapporto va riferito al complesso aziendale e per ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti.
Il rapporto, dopo essere stato debitamente compilato, deve essere trasmesso:
–
alla Consigliera regionale di parità presso la Direzione Regionale del
Lavoro sia della Regione ove è ubicata la sede legale sia della Regione
ove insistono le unità produttive con oltre 100 dipendenti;
– alle rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie)
Per assistenza sull’utilizzo del software (scaricabile dal sito http://www.italialavoro.it/wps/portal/pariopportunita), è possibile contattare Italia Lavoro ai seguenti recapiti: email: [email protected] e tel. 06.80244565.
Inosservanza e sanzioni
In caso di mancata trasmissione del rapporto, il servizio ispettivo
della Direzione Regionale del Lavoro, su segnalazione della Consigliera
di Parità e/o della rappresentanza sindacale, inviterà l’azienda a
provvedervi entro 60 gg (art. 46, c. 4, D.Lgs. 198/2006).
In caso di
inottemperanza potrà scattare la sanzione amministrativa da € 103 a €
516 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un
anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.