Equitalia, anche per la Commissione Tributaria Regionale: l’ipoteca iscritta dalla società di riscossione per importi inferiori ad € 8.000,00 è illegittima
Equitalia, anche per la Commissione Tributaria Regionale: l’ipoteca iscritta dalla società di riscossione per importi inferiori ad € 8.000,00 è illegittima |
Ipoteca iscritta dalla società di riscossione per importi inferiori ad € 8.000,00 : è assolutamente illegittima. L’Avv. Angelo Pisani presidente di noiconsumatori.it, segnala un’altra importante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli. Ora basta, le società incaricate per la riscossione, come Equitalia Polis spa, prendano atto che sono troppi i cittadini perseguitati ed afflitti . Non è raro il caso di cittadini che si sono visti notificare da parte delle società di riscossione di imposte, sanzioni amministrative e tributi, avvisi d’iscrizione di ipoteche per importi inferiori ad € 8.000,00, che come è noto costituiscono gli atti prodromici alla vendita di immobili di proprietà. Un’altra importante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in materia di iscrizione ipotecaria su immobile ex art. 77 del D.P.R. 602/73, fa luce su quest’odiosa prassi. In particolare, la Commissione, che ha rigettato l’appello proposto dalla Società di Riscossione, in primo luogo ha precisato quali sono le modalità ed i termini delle notifiche ex art. 26 D.P.R. 602/73, con particolare riferimento al caso di cui all’ex art. 60 D.P.R. 600/73 (affissione all’Albo Comunale), in secondo luogo ha ribadito, ancora una volta, che l’ipoteca ex art. 77 D.P.R 602/73, iscritta su un immobile per importo inferiore ad € 8.000,00 è assolutamente illegittima. l’Avv. Angelo Pisani invita, dunque, le società incaricate per la riscossione a prendere definitivamente atto della non esperibilità della procedura, anche perché il giusto e legittimo recupero dei crediti, non può avvenire in violazione della legge ed affliggendo i cittadini con strumenti di garanzia del credito non utilizzabili se non per importi superiori, come motivato nelle seguente sentenza pìubblicata per conoscenza di tutti i rappresentanti di Equitalia .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZ. 39 Ha emesso la seguente sentenza sull’appello n°…. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO :….. G., con ricorso depositato il 27.12.2006, regolarmente notificato sia all’Equitalia Polis che al Comune di Napoli in data 26.11.06, con cui il G….. veniva reso edotto che si era proceduto all’iscrizione di ipoteca immobiliare per € 1.405,39 complessivi sui 2/9 di comproprietà di un immobile sito in Napoli, Via E. S. n… a garanzia di una futura espropriazione immobiliare, stante il mancato pagamento di due cartelle esattoriali che si assumevano notificate in data 27.4.01 e 16.10.03 relative a tributi comunali (Tarsu e contributi di commercio). Assumeva il ricorrente di non aver mai ricevuto alcuna notifica delle due menzionate cartelle con conseguente illegittimità ed inefficacia dell’iscrizione medesima. Mentre l’Equitalia Polis rimaneva contumace nonostante la regolare notifica del ricorso, si costituiva il Comune di Napoli deducendo la propria estraneità alla vicenda, trattandosi di atti compiuti dal concessionario su cui ricadeva ogni responsabilità in ordine ed eventuali vizi. Con sentenza n. 307 del 24-31.5.07 la CTP di Napoli accoglieva il ricorso compensando le spese, rilevando che, non essendo stato inviato al contribuente l’avviso di mora di cui all’art. 50 comma 2° del d.p.r. 27.9.1973 n. 602 e succ. modif., atto da considerarsi prodromico ed essenziale, l’iscrizione ipotecaria era ed andava annullata. Rilevava che l’avviso di mora, nel caso di mancato inizio dell’espropriazione immobiliare entro il termine di un anno dalla notifica della cartella, era necessario soltanto per l’esperibilità della suddetta espropriazione che inizia con l’effettuazione del pignoramento immobiliare ex artt. 555, c.p.c. e 76 del D.P.R.n. 602/1973 e non certo per l’iscrizione ipotecaria immobiliare che era precedente ed a garanzia dell’espropriazione stessa e bastava la precedente notifica, regolarmente avvenuta, della cartella esattoriale non pagata nei 60 giorni dalla notifica stessa.Replicava il contribuente di non aver mai avuto alcuna notifica delle suddette cartelle e che dagli atti esibiti dal Concessionario si evinceva la nullità della notifica stessa per, violazione dell’art. 140 c.p.c. A sua volta il Comune di Napoli ribadiva la sua mancanza di interesse al giudizio, trattandosi di eventuale nullità di atti compiuti esclusivamente dal Concessionario. MOTIVI DELLA DECISIONE :Rileva questa Commissione Regionale che la sentenza impugnata, sia pure con altra e più pertinente motivazione, deve essere confermata, con il conseguente rigetto dell’appello proposto dal Concessionario esattoriale.La questione in esame riflette l’impugnativa di una iscrizione ipotecaria su immobili in comproprietà del contribuente effettuata in data 10.6.06, comunicata al G….. in data 6.11.06 a mezzo lettera racc. con r.r., a garanzia del pagamento di un credito esattoriale di € 1.405,39 comprensivo di penalità, interessi e spese di iscrizione, oggetto di due cartelle esattoriali n. 071/2000…. notificata il 7.4.2001 e n. 071…. notificata il 16.10.03; ipoteca, questa, prevista dall’art. 77 del d.p.r. 27.9.1973 n. 602 e succ. modifiche per il mancato pagamento della cartella esattoriale entro gg. 60 dalla notifica (art 50 comma 1° del citato decreto), a garanzia di una futura espropriazione immobiliare esperibile dopo mesi sei dall’iscrizione in caso di persistenza nel mancato pagamento del credito sempre che questo, nel suo complesso, superi la somma di € 8.000 (art. 76 comma 1° del citato decreto) e sempre che nel caso di espropriazione iniziata dopo il decorso dell’anno dalla notifica della cartella venga preceduta dalla notifica di invito ad adempiere (ex avviso di mora), a norma del comma 2° dell’art. 50 del suddetto decreto. Nella specie- e questo è l’errore dei primi giudici nella sentenza impugnata- non è ancora iniziata alcuna espropriazione immobiliare il cui primo atto è rappresentato dal pignoramento immobiliare (art. 76 del citato decreto e 555 c.p.c.). Dagli atti esibiti dal Concessionario in grado d’appello (in primo grado questi rimase contumace) emerge che effettivamente i tentativi di notifica avvennero nella suddetta località ma, in entrambi glia accessi (23.3.2001 per la prima e 8.10.2003 per la seconda), gli stessi non ebbero buon fine per il mancato rinvenimento del ….. definito come “irreperibile” dal messo esattoriale, per cui entrambe le cartelle vennero depositate in Comune con affissione all’albo comunale dell’avviso di deposito. Ciò premesso, a norma dell’art. 26 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602 e succ. modif. , la cartella esattoriale può essere notificata in due modi:a) a mezzo messo esattoriale nei modi ordinari previsti dagli artt. 137 e segg, del cod. proc. Civ. b) a mezzo del servizio postale mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di mancato rintraccio del soggetto destinatario della notifica presso la propria abitazione od ufficio per sua momentanea assenza e di assenza o rifiuto di altri familiari o di portiere abilitato a riceversi l’atto, si applica l’art. 140 del c.p.c., ma gli effetti differiscono a, seconda se la notifica viene effettuata dal messo o a mezzo del servizio postale. Tralasciando questa seconda ipotesi che non rileva nel caso in esame, si osserva che nel primo caso è prevista la semplice affissione della comunicazione di deposito dell’atto all’albo comunale a norma dell’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973 n. 600 senza alcun avviso diretto all’abitazione del contribuente o nella cassetta della postale. Ma tale modalità di procedura – come è stato chiarito da numerosissime sentenze della Suprema Corte di Cassazione (cfr. tra le tante, Cass.7.6.06 n. 13317; Cass. 2.3.07 n. 4925; Cass. 28.9.07 n. 20425)- appare illegittimo in quanto la procedura di cui all’art. 60 lettera e) del D.P.R. sopra citato è prevista espressamente soltanto nel caso che nel comune di notifica non vi sia una casa di notificazione nota od un ufficio nel quale possa rinvenirsi il contribuente, ed è prevista invece, nel caso che l’abitazione esista ma vi sia una temporanea assenza del contribuente e degli altri addetti alla ricezione, – la normale procedura di cui all’art. 140 c.p.c. con rilascio di avviso affisso alla porta di abitazione o nella cassetta postale e successivo invio della lettera raccomandata all’indirizzo, in modo tale che il contribuente – in caso di sua momentanea assenza- sia in grado di reperire presso il Comune l’atto che lo riguarda e far fronte alla propria obbligazione. Andare in contrario avviso, significa attribuire all’art. 26 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602 una interpretazione che appare incostituzionale specie dopo la nota sentenza n. 346/1998 della suddetta Corte in materia di notifica di atti a mezzo posta. Nella specie, dai moduli di notifica prestampati e da segnare con una crocetta adoperati dal messo esattoriale, non risulta assolutamente che egli abbia effettuato precise indagini anagrafiche e che, da informazioni assunte dai vicini, sia emerso che il contribuente – pur risultando anagraficamente residente alla Via E. S. n. ..- si fosse di fatto allontanato per una ignota destinazione. Nel caso di specie i movimenti di cambiamento dell’indirizzo anagrafico sono stati dal ….. sempre scrupolosamente trascritti al Comune, come emerge dal certificato di residenza storico, tanto vero che l’iscrizione ipotecaria del novembre 2006 è stata inviata a mezzo posta all’attuale indirizzo anagrafico di Via E. S. n. …Andava applicato, pertanto, l’art. 140 nella sua formulazione prevista dal c.p.c. (momentanea assenza del destinatario) e non quella collegata con l’art. 60 lettera e) del d.p.r. 29.9.1973 n. 600 ( irreperibilità del destinatario) prevista per i soli ed esclusivi casi che nel Comune di notifica non vi sia né casa né ufficio della persona destinataria dell’atto.Devesi affermare pertanto la nullità delle esperite notifiche delle cartelle con conseguente illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dal Concessionario a garanzia della futura espropriazione immobiliare, e che questa era già illegittima anche per un’altra grave mancanza (questa però non rilevata dal contribuente) di inesperibilità dell’espropriazione stessa per il modesto importo del credito (appena € 1.405,39) ben inferiore all’importo minimo di € 8.000,00. L’appello deve essere, dunque, rigettato e la sentenza deve essere confermata con la nuova motivazione. Le spese devono seguire la soccombenza a carico dell’Equitalia Polis SpA. Nulla può essere rilevato nei confronti del Comune di Napoli, né in rito né nel merito in ordine alla sussistenza o meno dei tributi iscritti a ruolo, non essendovi stata alcuna impugnazione su tale punto da parte del contribuente. P.Q.M. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, definitivamente pronunziando, così decide: Rigetta l’appello del Concessionario all’esazione perché non fondato e conferma, sia pure con più ampia e diversa motivazione, la sentenza impugnata. Condanna l’Equitalia Polis SpA al pagamento delle spese del giudizio della fase di appello liquidate in complessivi € 550 di cui € 50 per spese vive. Così deciso in Napoli, addì 19 novembre 2008.
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