Equitalia: cancellate le mini ipoteche
Equitalia ha il potere di iscrivere l’ipoteca sugli immobili del
debitore, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 602/73;
tuttavia l’iscrizione della stessa è soggetta a procedure e limiti che
sono stati modificati nel corso del tempo a seguito di interventi
normativi, di cui l’ultimo è quello relativo al D.L. n.16/2012.
E’
bene precisare che vi sono dei casi specifici per i quali è preclusa ad
Equitalia la possibilità di poter provvedere all’iscrizione ipotecaria.
Tra questi figura in primis la mancata comunicazione dell’iscrizione
ipotecaria.
Come previsto dalla L. n. 106/2011, a far data da 13
luglio 2011, all’Ente di riscossione è fatto obbligo di inviare una
comunicazione con l’avviso che, nel caso di mancato pagamento delle
somme dovute entro trenta giorni, si procederà all’iscrizione
ipotecaria.
Prima dell’entrata in vigore di tale norma, accadeva
frequentemente, che l’ipoteca sull’immobile del contribuente venisse
iscritta senza alcun preavviso con la conseguenza che il contribuente ne
veniva a conoscenza in modo del tutto causale.
La successiva
Legge n. 73/2010, (conversione del D.L. n.40/2010) entrata in vigore il
25 maggio 2010, ha poi vietato l’iscrizione ipotecaria per crediti
inferiori a 8.000 euro.
Tale soglia è stata poi ulteriormente
confermata dalla Legge n. 106/2011, in vigore dal 13 luglio 2011 fatta
eccezione per l’abitazione principale, per la quale è stata introdotta
l’ulteriore soglia di 20.000 euro per gli immobili di proprietà del
debitore adibiti ad abitazione principale purché la somma iscritta a
ruolo sia ancora contestabile in giudizio. Nel caso in cui ciò non sia
possibile, rimane comunque applicabile il limite inferiore di 8.000 euro
per il quale non può essere applicata alcuna ipoteca.
Infine,
con il D.L. n. 16/2012, a partire da 2 marzo, è stata eliminata ogni
distinzione tra immobili adibiti ad abitazione principale e non,
conseguentemente, in ogni caso la soglia minima applicabile è quella di
20.000 euro
Per effetto di quanto esposto, secondo quanto
affermato dalla stessa Equitalia, le ipoteche per importi inferiori a
1.550 euro, attivate prima del 2 dicembre 2010, e 8.000 euro per quelle
fino al 2 marzo 2012 dovranno essere annullate d’ufficio anche se il
contribuente non ne ha fatto richiesta, situazione che dovrebbe quindi
in molti casi permettere al contribuente di chiudere il contenzioso in
essere.
Più precisamente, saranno cancellate per prime le
ipoteche gravanti sui debitori già raggiunti da procedure cautelari o
esecutive, per poi procedere nei confronti degli altri debitori minori.
Il
venir meno dell’ipoteca, non interromperà tuttavia l’azione di recupero
del debito del contribuente che potrà avvenire attraverso l’utilizzo
degli altri strumenti che oggi la legge permette quali il fermo
amministrativo ed il pignoramento.