Equitalia, con aggio troppo elevato cartella va ridotta
E l’attività di Equitalia si è limitata solo alla notifica della cartella esattoriale, la stessa non può chiedere un aggio elevato: il compenso richiesto al contribuente, infatti, va rapportato all’attività concretamente svolta dall’Ente di riscossione e non può, perciò, raggiungere importi privi di alcuna giustificazione contabile!
Così si è espressa in una recente sentenza, che scrive una nuova pagina del diritto per l’Ente di riscossione, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (sent. n. 84 del 25.09.2012). In primo luogo precisiamo cosa sia l’aggio. Si tratta di una somma (stabilita in misura percentuale) su ogni cartella esattoriale che va a finire ad Equitalia come compenso per sua attività di riscossione dei crediti. Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’aggio è a carico del debitore per il 4,65%, mentre il restante 4,35% è a carico dell’ente creditore (per es. l’Agenzia delle Entrate, l’Inps o qualunque altro ente che sia il titolare dell’imposta). Oltre i 60 giorni l’aggio è totalmente a carico del debitore nella misura del 9%. Questa percentuale si ridurrà di un punto, passando quindi all’8%, sui ruoli emessi dal 1 gennaio 2013, come previsto dal decreto Spending Review (D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135).
I giudici della Commissione di Treviso, nel condannare Equitalia, sono partiti da una premessa giuridica: l’aggio deve essere considerato non come una sanzione per il contribuente, ma come un “compenso”. Compenso che va pagato ad Equitalia per l’attività da quest’ultima svolta per recuperare il credito e che va quindi “parametrato” a tale attività.
Nel caso in cui, pertanto, l’attività di Equitalia sia consistita solo nella spedizione di una busta con la cartella di pagamento, e dopo il contribuente abbia pagato immediatamente la sanzione, senza quindi dar luogo ad ulteriori atti di esecuzione da parte dell’Ente di riscossione, l’aggio non può raggiungere una somma spropositata. Così, per esempio, su una cartella da 1.000.000 di euro, l’aggio corrisponderebbe a ben 46.500,00 euro: una cifra decisamente spropositata se rapportata alla semplice notifica di una cartella!
In sintesi, secondo la sentenza in commento, l’aggio richiesto da Equitalia non si può trasformare in una “sanzione mascherata” a carico del contribuente. È assurdo che venga chiesto un pagamento così esoso anche in presenza di un adempimento spontaneo da parte del contribuente, senza che Equitalia abbia svolto ulteriori attività di riscossione.
In questa occasione, allora, spetta al creditore spiegare e dimostrare quale sia l’attività svolta a fronte della quale viene richiesto un compenso, come avviene nel processo civile, “perché la semplice tabulazione astratta di un compenso non è sufficiente”!