Equitalia deve comunicare l’ipoteca entro 90 giorni
La procedura di iscrizione ipotecaria è un procedimento amministrativo attivato d’ufficio e come tale deve essere comunicato al contribuente entro il termine di novanta giorni dalla sua effettuazione.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (sent. CTP di Cosenza n.253/1/2009, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale ritiene che “possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 2, secondo comma, secondo alinea, della legge n.241/90.
Tale norma prevede che i procedimenti iniziati d’Ufficio dagli enti pubblici nazionali debbano concludersi, in mancanza di disposizioni diverse, entro novanta giorni dal loro inizio. Per conclusione deve naturalmente intendersi anche la comunicazione all’interessato”, inoltre la Commissione specifica che “Non vi è dubbio che Equitalia Spa sia un organismo di diritto pubblico” e dunque debba applicarsi tale normativa.
Stabilita, dunque, la necessità della comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria entro un termine massimo (90 giorni), la Commissione chiarisce anche l’importanza di un’ulteriore informazione che deve essere fornita al contribuente, ossia il nominativo del responsabile del procedimento.
I giudici, infatti, spiegano che “è da ritenere che la tassativa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione ipotecaria, prevista dall’art. 7 della legge n.212 del 2000, abbia, tra le altre, la funzione di individuare il soggetto persona fisica alla quale il debitore e/o il coobbligato, possano muovere i propri rilievi e nei confronti della quale esperire, eventualmente, le azioni civili risarcitorie o penali (abuso d’ufficio)”.
Ci si augura, dunque, che il concessionario della riscossione voglia cogliere tali dettami onde evitare che – come spesso succede ancora oggi – il contribuente venga a conoscenza di un’ipoteca sui propri immobili casualmente a distanza di molti mesi.