Equitalia deve produrre in giudizio le cartelle
Equitalia deve esibire al contribuente sia le ricevute di
ritorno delle raccomandate che copia
delle cartelle esattoriali, diversamente non vi è prova del corretto
espletamento della procedura esecutiva.
Solo in questo modo, infatti, il concessionario può dare
piena prova sia del CONTENUTO che dellaNOTIFICA delle cartelle.
È quanto emerso da una recente sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Genova (Sent. CTP di Genova n. 11/01/12, depositata
il 25/01/2012), la quale, nell’annullare una serie di cartelle per un importo
complessivo dieuro 401.233,29, chiarisce che “
valutate le argomentazioni addotte da ambo le parti, ritiene assorbente rispetto
a tutte le contestazioni mosse da parte ricorrente, nonché alle controdeduzioni
formulate da parte resistente, l’obiettiva
mancata produzione delle cartelle di pagamento, essendo queste ultime l’atto
posto a base della procedura di riscossione del credito tributario, atto di
natura ricettizia di cui non viene documentata l’esistenza”.
I giudici di Genova, dunque, accolgono la tesi del
contribuente secondo cui il concessionario non aveva ottemperato agli obblighi
previsti dall’art. 26, comma 5 (allora comma 4) del DPR n. 602/73, il quale
prevede che “il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o
la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazioneo
l’avviso di ricevimento ed ha
l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o
dell’amministrazione”.
Va da sé, quindi, che producendo solamente le relate di
notifica e/o le ricevute di ritorno delle raccomandate (in caso di notifica a
mezzo posta) senza le cartelle esattoriali, il concessionario non ha
ottemperato all’obbligo previsto dalla legge e dunque non ha provato la
correttezza delle procedure di riscossione.
La predetta sentenza, dunque, continua sostanzialmente
l’indirizzo già espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (si
vedano le sentenze della CTP di Parma n. 15/07/10 e la n. 40/01/10), dove si
osserva che “Equitalia … si riserva di produrre solo le relate di notifica
e non le cartelle; tale
comportamento risulta errato in quanto è noto che le relate, se non
accompagnate dalle relative cartelle di pagamento non hanno alcun valore in
quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o
meno; quindi l’atto impugnato non ha valenza alcuna risultando
giuridicamente inesistente e quindi privo di efficacia”.
Tale questione, come si è già avuto modo di evidenziare in
altre occasioni, è di sicuro interesse poiché può succedere che il contribuente
venga a conoscenza di un debito tributario solo a seguito di atti successivi
alla cartella (come in caso di notifica di pignoramenti su c/c bancari o di
un’iscrizione ipotecaria) e abbia la necessità oltre che il diritto di
conoscere a pieno quanto gli viene richiesto.
Il più delle volte succede che il concessionario si limiti a
produrre solamente degli estratti di ruolo – in pratica un mero elenco dove
sono indicate tutte le cartelle per le quali si procede – al posto delle
cartelle ma anche in questo caso la giurisprudenza ha chiarito che “non è
sufficiente … il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, agli
atti del fascicolo di causa, perché
vanno esibiti gli atti (ossia
le cartelle) in
copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena
conoscenza del loro contenuto” (Sent. TAR per
di Reggio Calabria n. 301/09 del 30/04/2009).
Alla luce di quanto illustrato, pertanto, appare chiaro il
diritto di ogni contribuente di visionare copia degli atti che lo riguardano,
pena la nullità degli stessi.